Art. 2380-bis c.c. — Amministrazione della società
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[1]((La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.))
[2]L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci.
[3]Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
[4]Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
[5]Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.
Testo in vigore dal 16 marzo 2019 al 20 novembre 2020
