Art. 2380-bis c.c. — Amministrazione della società

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 2019 al 20 novembre 2020. Leggi il testo vigente →

[1]((La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.))

[2]L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci.

[3]Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

[4]Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

[5]Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.

Testo in vigore dal 16 marzo 2019 al 20 novembre 2020

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2380-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28127/2025

    22 ottobre 2025

    In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esaustiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

    Art. 2380-bis c.c. · Art. 94 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 13 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2381 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23213/2025

    13 agosto 2025

    In tema di società, l'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nella gestione.

    Art. 2380-bis c.c. · Art. 2393-bis c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 101 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 16 marzo 2019. 13 parole aggiunte.

La gestione dell'impresa aggiunto: si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2380bis · fonte del testo

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