Codice civile

Art. 1947 c.c. — Beneficio della divisione

[1]Se e' stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito puo' esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

[2]Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e' obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ipotesi di una pluralità di fideiussori è considerata negli articoli 1946, 1947 e 1954. Anche tra i confideiussori vi è vincolo di solidarietà; come il beneficio dell'escussione, anche il beneficio della divisione, da legale, è divenuto eventuale e convenzionale e integra una eccezione proponibile a norma del codice di procedura civile. Il momento in cui il beneficio della divisione è opposto ha però importanza di diritto sostanziale: l'insolvenza di uno dei confideiussori verificatasi fino a tale momento si ripartisce infatti fra i fideiussori solvibili, quella verificatasi dopo resta a carico del creditore (art. 1947, secondo comma). Il regresso tra i confideiussori è regolato nell'art. 1954 con le stesse norme del regresso tra condebitori in solido (art. 1299): resta così chiarito che anche l'insolvenza di un confideiussore dà luogo a ripartizione del debito per contributo tra tutti gli altri. Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 762

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1947 · fonte del testo

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