Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a concedere alle stesse un'anticipazione fino al venti per cento dell'intero prezzo contrattuale, anche se l'appalto o fornitura fa carico a piu' esercizi finanziari. Per la concessione dell'anticipazione, l'impresa contraente e' tenuta a prestare una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione stessa maggiorata del cinque per cento:

  • 1)fidejussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'articolo 54, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;
  • 2)cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli. A detti contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1972, n. 307. La revisione dei prezzi contrattuali non si applica alle somme anticipate secondo il primo comma del presente articolo a partire dalla data del pagamento delle somme stesse. Per il recupero dell'anticipazione di cui al primo comma la trattenuta da effettuare sugli acconti, con le modalita' stabilite dall'articolo 2 del citato decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, e' commisurata al venti per cento dell'importo di ciascun acconto.

Testo vigente dal 14 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-12;17~art9 · fonte del testo

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