Codice civile

Art. 191 c.c.

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Sciolto il matrimonio, si puo' procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 191 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20793/2025

    23 luglio 2025

    Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.

    Art. 191 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 192 c.c. · Art. 934 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20415/2025

    21 luglio 2025

    E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).

    Art. 191 c.c. · Art. 160 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1362 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 795/1988

    Questione inammissibile
    7 luglio 1988

    Le ipotesi previste dall'art. 191 cod. civ., come cause di scioglimento della comunione tra coniugi, presuppongono un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione. Tra di essi non è conseguentemente previsto il provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, il cui carattere temporaneo impedisce che la situazione di tali coniugi possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost..

    Art. 191 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 708 c.p.c. · Art. 177 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art191 · fonte del testo

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