Riguardo all'art. 186 del progetto (art. 190 del testo) è stato osservato che la nullità riguarderebbe soltanto le alienazioni fatte dal marito e non anche quelle volute da entrambi i coniugi. Il dubbio non è sembrato fondato, poichè la disposizione sancisce la nullità di tutte indistintamente le alienazioni e le obbligazioni della dote, ogni qualvolta non siano state permesse nell'atto costitutivo o autorizzate dal tribunale. È superfluo far riferimento al consenso del marito o di entrambi i coniugi, poichè esso non ha rilevanza: nessun consenso può rendere valido il negozio, quando l'alienazione della dote è vietata. È stata criticata la disposizione per cui l'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato, se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Ma è da osservare al riguardo che anche sotto l'impero del vecchio codice la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307, aveva ritenuto che non vi era obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. È sembrato necessario consacrare legislativamente questo principio, perchè, se l'obbligo di restituire il prezzo non avesse quei limiti, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote nell'interesse della famiglia. D'altra parte, non vi può essere preoccupazione per l'acquirente di buona fede, perchè il marito, che non ha dichiarato che il bene era dotale, è tenuto ai danni. Giova rilevare infine che, nella sua precisa enunciazione, l'art. 190 segna un notevole miglioramento di fronte all'art. 1407 del vecchio codice, che, parlando di nullità e poi di revocabilità dell'alienazione, aveva dato luogo a gravi incertezze di interpretazione
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 125