Art. 190 c.c. — Responsabilità sussidiaria dei beni personali

((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Riguardo all'art. 186 del progetto (art. 190 del testo) è stato osservato che la nullità riguarderebbe soltanto le alienazioni fatte dal marito e non anche quelle volute da entrambi i coniugi. Il dubbio non è sembrato fondato, poichè la disposizione sancisce la nullità di tutte indistintamente le alienazioni e le obbligazioni della dote, ogni qualvolta non siano state permesse nell'atto costitutivo o autorizzate dal tribunale. È superfluo far riferimento al consenso del marito o di entrambi i coniugi, poichè esso non ha rilevanza: nessun consenso può rendere valido il negozio, quando l'alienazione della dote è vietata. È stata criticata la disposizione per cui l'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato, se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Ma è da osservare al riguardo che anche sotto l'impero del vecchio codice la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307, aveva ritenuto che non vi era obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. È sembrato necessario consacrare legislativamente questo principio, perchè, se l'obbligo di restituire il prezzo non avesse quei limiti, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote nell'interesse della famiglia. D'altra parte, non vi può essere preoccupazione per l'acquirente di buona fede, perchè il marito, che non ha dichiarato che il bene era dotale, è tenuto ai danni. Giova rilevare infine che, nella sua precisa enunciazione, l'art. 190 segna un notevole miglioramento di fronte all'art. 1407 del vecchio codice, che, parlando di nullità e poi di revocabilità dell'alienazione, aveva dato luogo a gravi incertezze di interpretazione

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 125

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 114 parole tolte, 36 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il marito puo' durante il matrimonio far dichiarare nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio.

tolto: L'altro contraente non puo' pretendere di essere rimborsato di cio' che ha pagato in forza del contratto dichiarato nullo se non nei limiti in cui cio' che ha pagato si e' rivolto a vantaggio della moglie o della famiglia. Il marito, pero', e' tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che il bene era dotale.

tolto: La dichiarazione di nullita' dell'alienazione o dell'obbligazione non puo' essere chiesta dal terzo contraenteaggiunto: I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art190 · fonte del testo

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