Corte costituzionale

Ordinanza n. 795/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1987 dal Tribunale

di Roma nel procedimento civile vertente tra La Sala Milo e Marchetti

Rita, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie speciale

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da La Sala Milo

contro la moglie Marchetti Rita "per sentire dichiarare cessato il

regime di comunione dei beni a decorrere dal 31 marzo 1983", data di

pronuncia del provvedimento con cui i coniugi sono stati autorizzati

a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, a

norma dell'art. 708 cod. proc. civ., il Tribunale di Roma, con

ordinanza del 28 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3

Cost.;

che il giudice a quo reputa la norma denunziata contrastante col

principio di eguaglianza "perché sottopone ad eguale regime

situazioni giuridicamente difformi, quali quella di coniugi

conviventi... e quella di coniugi separati in virtù di specifico

provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria";

che la censura investe l'art. 191 "soltanto sotto l'aspetto del

perdurante conferimento alla comunione dei beni acquistati, dei

frutti e proventi realizzati dopo l'emanazione dei provvedimenti

presidenziali", pur essendo venuto a mancare il presupposto della

presunzione di legge, consistente nel comune apporto dei coniugi alle

necessità della famiglia unita;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale

conclude con una richiesta di dichiarazione di inammissibilità della

questione, rilevando che la violazione dell'art. 3 Cost. viene

prospettata in funzione di una sentenza non puramente additiva, ma

integrativa della disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi

con un particolare regime di carattere provvisorio, comportante

"scelte discrezionali demandate in via esclusiva al legislatore";

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 191 cod. civ. - "in quanto non consente che, con

l'emanazione dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 cod. proc.

civ., cessi il conferimento alla comunione degli acquisti

successivamente compiuti, nonché dei frutti dei beni e dei proventi

dell'attività separata di ciascuno dei coniugi" - viene sollevata

dal giudice a quo perché non sono sostenibili né la tesi secondo

cui lo scioglimento della comunione dei beni, conseguente alla

pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, retroagirebbe

fino al momento della domanda giudiziale (tesi affacciata in dottrina

o con l'argomento che la domanda di separazione dei corpi conterrebbe

anche una domanda di separazione dei beni, onde sarebbe applicabile

in via di interpretazione estensiva l'art. 193, quarto comma, oppure

sulla base di considerazioni meramente equitative), né la tesi

affermata da una parte della giurisprudenza di merito, la quale,

argomentando dal fondamento politico della comunione dei beni,

individuato nella convivenza collaborativa dei coniugi, ritiene che

il provvedimento del presidente del tribunale "abbia effetto

estintivo della comunione tra le parti";

che la ragione per cui, perdurando il rapporto di coniugio, non

solo la separazione di fatto dei coniugi, ma nemmeno i provvedimenti

temporanei ex art.708 cod. proc. civ. non sono previsti dall'art. 191

come cause di scioglimento della comunione, è la mancanza in questi

casi di un accertamento formale definitivo della cessazione

dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione;

che il carattere temporaneo del provvedimento presidenziale

impedisce che la situazione dei coniugi provvisoriamente autorizzati

a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione possa

essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque

esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni

possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost.;

che per configurare una simile violazione il giudice remittente

si è riferito come a tertium comparationis non già all'effetto

estintivo della comunione legale dei beni previsto dall'art. 191 (ai

fini di una sentenza additiva che tale effetto estenda anche ai

provvedimenti presidenziali ex art. 708 cod. proc. civ.), bensì a un

effetto giuridico non previsto da questo articolo, né da alcun'altra

norma positiva, consistente nella "quiescenza temporanea" del regime

di comunione, ossia nella provvisoria sospensione della vis

adquisitiva ad esso attribuita dall'art.177 cod. civ.;

che, prospettata in questi termini, la questione, prima che

infondata, è inammissibile, perché postula una sentenza che

introduca nella disciplina della comunione legale dei beni un nuovo

istituto normativo, in merito al quale lo stesso giudice a quo

riconosce necessaria una valutazione di opportunità, anche per

quanto riguarda le varie possibili modalità tecniche: una sentenza,

cioè, che invaderebbe il campo delle scelte di politica del diritto

riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:795 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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