Art. 1919 c.c. — Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
[1]L'assicurazione puo' essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
[2]L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non e' valida se questi o il suo legale rappresentante non da' il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
