Art. 1751 c.c. — Indennità in caso di cessazione del rapporto
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[1]Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente e' tenuto a corrispondergli un'indennita' proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.
[2]Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.
[3]L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente.
[4]Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 dicembre 1971
