Art. 1751 c.c. — Indennità in caso di cessazione del rapporto

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[1]Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente e' tenuto a corrispondergli un'indennita' proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

[2]Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

[3]L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente.

[4]Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 dicembre 1971

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1751 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3183/2026

    12 febbraio 2026

    In caso di agente costituito in forma di società commerciale, il credito per indennità di fine rapporto costituisce un introito che, una volta contabilizzato, entra a far parte del patrimonio sociale, non sussistendo, pertanto, un diritto del socio a vedersi segregare una parte dell'attivo al fine di vedere soddisfatti i propri diritti connessi alla (futura e ipotetica) liquidazione, totale o parziale, della propria partecipazione sociale.

    Art. 1751 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26191/2025

    25 settembre 2025

    La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

    Art. 1751 c.c. · Art. 1750 c.c. · Art. 2096 c.c. · Art. 2118 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21657/2025

    28 luglio 2025

    L'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto).

    Art. 1751 c.c. · Art. 4 Diritto internazionale privato

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16802/2025

    23 giugno 2025

    Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

    Art. 1751 c.c. · Art. 2119 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 136 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/2016

    Questione inammissibile
    6 maggio 2016

    È inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La norma impugnata subordina il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dalla direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, di cui la legge delega n. 428 del 1990 dispone l'attuazione. Tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, in modo tale da precludere l'accertamento della rilevanza della questione.

    Art. 1751 c.c. · Art. 15 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990) · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/1971

    Questione infondata
    22 marzo 1971

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 c.c. nella parte in cui dispone che non è dovuta l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, essendo stata la questione già decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 75 del 1970.

    Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 36 cost. · Art. 5 cost. · Art. 1751 c.c.

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  • Ordinanza n. 185/1970

    Questione infondata
    2 dicembre 1970

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, secondo cui l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato è dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale questione, è stata, infatti, ritenuta infondata dalla Corte con la sent. n. 75/1970.

    Art. 1751 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda l'estinzione del rapporto di agenzia, vengono applicati i principii generali del contratto di lavoro (art. 1750); e così, in relazione al rapporto a tempo indeterminato, viene riconosciuto all'agente, oltre a un'indennità di preavviso, un'indennità di risoluzione, il cui fondamento si riallaccia all'indennità di anzianità prevista per il contratto di lavoro (art. 1751). Si giustifica l'estensione all'agente di una tutela identica a quella accordata al lavoratore, per la stabile collaborazione che l'agente presta all'impresa del preponente, di cui costituisce un vero e proprio ausiliario, anche se ha certi caratteri di autonomia che rendono inconfondibile la sua figura con quella di un impiegato. La singolare posizione dell'agente spiega i criteri che si sono seguiti nella disciplina dell'indennità, e che divergono alquanto dai criteri invalsi per i rapporti di lavoro subordinato. L'indennità si determina in base all'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente nel corso dell'intero rapporto, e in misura proporzionale all'ammontare stesso; essa è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico. DELLA MEDIAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 723

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1751 · fonte del testo

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