In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all'artico1o 1751-bis del codice civile e' aggiunto il seguente comma: "L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennita' di natura non provvigionale. L'indennita' va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita' in base ai parametri di cui al precedente periodo e' affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennita' e' determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

  • 1)alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
  • 2)alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  • 3)all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
  • 4)all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di societa' di persone o di societa' di capitali con un solo socio, nonche', ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a societa' di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1o giugno 2001.

Testo vigente dal 20 gennaio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;422~art23 · fonte del testo

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