Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Beni non compresi nell'attivo ereditario (articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

  • a)i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita';
  • b)le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
  • c)le indennita' di cui agli articoli 1751, settimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
  • d)i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
  • e)i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
  • f)i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
  • g)i beni culturali di cui all'articolo 98, alle condizioni ivi stabilite;
  • h)i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • i)gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli a essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
  • l)i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art97 · fonte del testo

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