Art. 4 — Accettazione e deroga della giurisdizione

Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21657/2025

    28 luglio 2025

    L'indisponibilità dei diritti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, rende nulla la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, sussiste con riferimento alla disciplina - inderogabile a svantaggio dell'agente - dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dettata dall'art. 1751 c.c., così come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991 in attuazione della direttiva n. 86/653/CEE, che ha lo scopo di impedire, nella disciplina dei rapporti tra agenti commerciali e loro preponenti, differenze tra le legislazioni nazionali tali da poter influenzare sensibilmente le condizioni di concorrenza e da pregiudicare il livello di protezione degli agenti. (Nella specie la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha escluso la derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana in favore di un arbitro statunitense, in relazione alla controversia promossa da un agente di commercio per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto).

    Art. 4 · Art. 1751 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 18 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 428/2000

    Questione infondata
    18 ottobre 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente più debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalità, può ritenere prevalenti, quali quella di favorire una più libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non è quindi configurabile, nella specie, disparità di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto è assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilità delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.

    Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c. · Art. 4 Diritto internazionale privato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art4 · fonte del testo

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