Codice civile

Art. 1748 c.c. — Diritti dell'agente

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[1]L'agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita.

[2]La provvigione e' dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

[3]L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 ottobre 1991

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1748 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026

    26 maggio 2026

    In tema di contratto di agenzia, la conclusione diretta di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente è legittima e non costituisce giusta causa di recesso di quest'ultimo, purché non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità; in tali casi, stante il carattere dispositivo della norma contenuta nell'art. 1748, comma 2, c.c., il diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta può essere pattiziamente escluso o limitato dalle parti, tramite l'inserimento di una clausola che ne preveda la non spettanza in relazione ad alcune categorie di clienti con i quali la parte preponente si riserva di contrattare direttamente.

    Art. 1748 c.c. · Art. 1750 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1355 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34286/2025

    27 dicembre 2025

    In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..

    Art. 1748 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26190/2025

    25 settembre 2025

    In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di restituire le provvigioni riscosse, ai sensi dell'art. 1748, comma 6, c.c., sorge esclusivamente a fronte della certezza dell'impossibilità di esecuzione del contratto fra terzo e preponente per cause non imputabili a quest'ultimo, restando a tal fine irrilevante ogni diversa vicenda relativa alla fase esecutiva dell'affare concluso con il terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo di restituzione, sul presupposto che oggetto della controversia tra preponente e agente fosse la corretta determinazione della misura delle provvigioni così come pattuita, senza alcun riferimento alla regolare esecuzione del contratto promosso dall'agente).

    Art. 1748 c.c. · Art. 1742 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'agente ha diritto alla provvigione, ma solo per gli affari che sono andati a buon fine (art. 1748, primo comma). La provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione parziale, sebbene solo in proporzione della parte eseguita (art. 1748, primo comma); non vi è però esecuzione parziale quando non si sia portata una qualsiasi utilità all'imprenditore e si siano semplicemente ridotte le perdite cagionate da un affare sfortunato, come nel caso di riscossione di una percentuale fallimentare. La provvigione è pure dovuta per gli affari direttamente conclusi dal preponente nella zona riservata all'agente (art. 1748, secondo comma), come effetto dell'esclusività a lui concessa. I diritti dell'agente nel caso di storno dell'affare sono regolati nell'art. 1749. Se l'affare non ha avuto esecuzione per un fatto imputabile al preponente, è ovvio che l'agente ha diritto integrale alla provvigione. Se l'affare sia rimasto ineseguito in tutto o in parte per mutuo consenso dei contraenti, la circostanza che all'inesecuzione dell'affare ha concorso anche la volontà dell'altro contraente, esclude che si possa ragionevolmente applicare la stessa regola adottata per l'ipotesi di fatto imputabile esclusivamente al preponente, e che si possa perciò attribuire all'agente l'intera provvigione. Ma non è nemmeno giusto privarlo di ogni compenso; e infatti l'art. 1749, secondo comma, mantiene il diritto dell'agente alla provvigione, disponendo che essa deve ridursi alla misura determinata dalle norme corporative e dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Deve ritenersi sottinteso che anche una determinazione convenzionale potrà valere, se risulti per l'agente più favorevole delle norme corporative o degli usi. Per quanto il codice non lo dica, è ovvio che la provvigione non è dovuta se l'inesecuzione dell'affare sia dipesa da caso fortuito: la condizione del buon fine fa gravare ogni rischio a carico dell'agente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 722

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1748 · fonte del testo

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