Corte costituzionale

Ordinanza n. 950/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. g),

del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato

dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso

con ordinanza emessa il 16 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria

di I grado di Sanremo sul ricorso proposto da Corsaro Concetto contro

l'Ufficio II.DD. di Sanremo, iscritta al n. 387 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Sanremo, nel

corso di un procedimento iniziato da Corsaro Concetto ed avente ad

oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1982 dell'assegno

annuo corrisposto al coniuge separato per il mantenimento dei figli,

ha sollevato, con ordinanza del 16 aprile 1987 (R.O. n. 387/87),

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, così come modificato

dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella

parte in cui non riconosce la detraibilità degli assegni destinati

al mantenimento dei figli;

che la Commissione, nel lamentare detta limitazione, ha fatto

riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost. per la disparità di

trattamento che si verifica in relazione alla prevista deducibilità

dell'assegno corrisposto all' ex coniuge ed alla indetraibilità di

quello corrisposto per i figli assegnati all'altro coniuge; nonché

per la violazione dei diritti primari della famiglia, risultando

agevolata la situazione di carenza di figli nati dal matriminio in

quanto il coniuge separato o divorziato senza prole può detrarre

l'assegno di mantenimento mentre quello con prole non ha analoga

possibilità; ed, infine, per il rilievo che la norma in questione

non terrebbe conto dell'effettiva capacità contributiva del coniuge

separato o divorziato, tenuto alla corresponsione di assegno per la

prole, in contrasto con il trattamento di esenzione di cui gode il

coniuge separato o divorziato senza figli;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la

detrazione degli oneri e delle spese incontrate e gravanti sul

reddito tassato a fini IRPEF è affidata alla discrezionalità del

legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di

costituzionalità a meno che non trasmodi in arbitrio;

che non sussiste disparità di trattamento tributario tra

l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei

figli in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto

erogatore mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo

sancito dagli artt. 147 e 148 cod. civ. per i figli a carico dei

genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di

scioglimento del matrimonio;

che non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto

la norma censurata non contrasta né con i doveri del matrimonio né

con quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole,

mentre proprio la detraibilità dell'assegno in questione

risulterebbe di danno all'unità familiare, permanendo la quale il

soggetto tenuto al dovere suddetto non gode della detraibilità

stessa;

che non sussiste violazione dell'art. 53 Cost., in quanto, come

più volte ritenuto da questa Corte (v. sentt. nn. 97 del 1968 e 91

del 1982), per capacità contributiva si intende l'idoneità del

soggetto contribuente a corrispondere la prestazione imposta, da

porre in relazione non alla concreta capacità di ciascun soggetto,

ma al presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e agli

elementi essenziali dell'obbligazione tributaria;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della

legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 Cost., dalla Commissione

Tributaria di I grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:950 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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