Il concorso di più persone è punibile anche nei delitti colposi, e a tal proposito la Commissione parlamentare osservò non doversi parlare di sola cooperazione all'evento, ma anche della necessaria consapevolezza di contribuire all'azione altrui. Ma il requisito della consapevolezza è necessariamente implicito come conseguenza dei principi generali, non potendosi dare cooperazione, se non vi è consapevolezza dell'azione altrui (art. 42). Il progetto, dopo avere stabilito le regole generali per il concorso in delitti dolosi o in contravvenzioni, prevedeva le circostanze aggravanti e quindi le circostanze attenuanti applicabili ai vari concorrenti; disciplinava poi la cooperazione nel delitto colposo, consentendo la diminuzione della pena soltanto per quei cooperatori che avessero rivelato minima capacità a delinquere. In tal modo non potevano applicarsi alla cooperazione nel delitto colposo la maggior parte delle disposizioni applicabili alla cooperazione nel delitto doloso. Mi parve che questa esclusione fosse eccessiva, ben potendo la maggior parte di quelle disposizioni conciliarsi con la natura della cooperazione in delitti colposi. E però ho stabilito, quanto alle aggravanti, che la pena per la cooperazione nel delitto colposo sia aumentata: a) per coloro che hanno determinato a cooperare nel reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale; b) per coloro che nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza hanno determinato a commettere il reato persone a essi soggette; c) per coloro che, fuori del caso preveduto sub a, hanno determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica. Riguardo poi alle circostanze attenuanti, ho considerato che non v'è alcun motivo di escluderle per la cooperazione nei delitti colposi, ed ho quindi provveduto a renderne possibile l'applicazione anche in questo caso. Ho collocato, di conseguenza, la disposizione concernente le attenuanti dopo quella relativa alla cooperazione nei delitti colposi. Ora pertanto il codice, negli articoli 110, 111 e 112 regola il concorso nei delitti dolosi; nell'articolo 113 disciplina la cooperazione nei delitti colposi (richiamando le aggravanti dell'articolo 111 e dei numeri 3° e 4° dell'articolo 112), e nell'articolo 114 contempla le attenuanti, comuni tanto al concorso nei delitti dolosi, quanto alla cooperazione nei delitti colposi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 66