Codice penale

Art. 114 c.p. — Circostanze attenuanti

[1]Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.

[2]Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

[3]La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° ((del primo comma e nel terzo comma)) dell'articolo 112. 128

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

128

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

Testo vigente dal 2 gennaio 1992

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 224/1985

    Questione infondata
    25 luglio 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione dell'attenuante ivi prevista ("minima partecipazione" in caso di concorso di persone nel reato) ove ricorra una della circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen.; questione già dichiarata non fondata e riproposta senza che vengano addotti nuovi ed ulteriori profili. - S. n. 143 del 1984.

    Art. 114 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 416 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 143/1984

    Questione infondata
    16 maggio 1984

    Poiché non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non più di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruità tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalità del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di più alta pericolosità oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.

    Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 114 c.p. · Art. 112 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Abolita la distinzione tra correi e complici, spesso evanescente in pratica e trascurata dallo stesso codice del 1889 nel caso della così detta complicità necessaria, il progetto definitivo (art. 117), riconoscendo che il concorso di persone nello stesso delitto può essere più o meno efficiente, stabiliva che il giudice ha facoltà di diminuire la pena per quelle, tra le persone che sono concorse nel reato, le quali, avuto riguardo alla gravità del medesimo (art. 137 progetto cit.), abbiano rivelato minima capacità a delinquere. Il progetto definitivo, quindi, prendeva in considerazione esclusivamente l'elemento soggettivo (minima capacità e delinquere), qualunque fosse stata l'efficienza dell'opera prestata. Il progetto preliminare, invece, aveva riguardo all'elemento obiettivo, considerando la minima importanza dell'opera prestata dal compartecipe. La Commissione parlamentare propose di ripristinare la disposizione del progetto preliminare. Ho ritenuto opportuno accogliere questa proposta, sopra tutto per esigenze pratiche. È più facile accertare la minima importanza dell'opera prestata, che la minima capacità a delinquere. D'altra parte la capacità a delinquere si desume anche da elementi obiettivi (art. 133 del codice). Naturalmente la diminuzione di pena non è applicabile ai delinquenti che, qualunque sia l'opera da essi prestata nel caso concreto, rivelino una particolare pericolosità, come è espressamente stabilito nel primo capoverso dell'articolo 114.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 65

  • Il concorso di più persone è punibile anche nei delitti colposi, e a tal proposito la Commissione parlamentare osservò non doversi parlare di sola cooperazione all'evento, ma anche della necessaria consapevolezza di contribuire all'azione altrui. Ma il requisito della consapevolezza è necessariamente implicito come conseguenza dei principi generali, non potendosi dare cooperazione, se non vi è consapevolezza dell'azione altrui (art. 42). Il progetto, dopo avere stabilito le regole generali per il concorso in delitti dolosi o in contravvenzioni, prevedeva le circostanze aggravanti e quindi le circostanze attenuanti applicabili ai vari concorrenti; disciplinava poi la cooperazione nel delitto colposo, consentendo la diminuzione della pena soltanto per quei cooperatori che avessero rivelato minima capacità a delinquere. In tal modo non potevano applicarsi alla cooperazione nel delitto colposo la maggior parte delle disposizioni applicabili alla cooperazione nel delitto doloso. Mi parve che questa esclusione fosse eccessiva, ben potendo la maggior parte di quelle disposizioni conciliarsi con la natura della cooperazione in delitti colposi. E però ho stabilito, quanto alle aggravanti, che la pena per la cooperazione nel delitto colposo sia aumentata: a) per coloro che hanno determinato a cooperare nel reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale; b) per coloro che nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza hanno determinato a commettere il reato persone a essi soggette; c) per coloro che, fuori del caso preveduto sub a, hanno determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica. Riguardo poi alle circostanze attenuanti, ho considerato che non v'è alcun motivo di escluderle per la cooperazione nei delitti colposi, ed ho quindi provveduto a renderne possibile l'applicazione anche in questo caso. Ho collocato, di conseguenza, la disposizione concernente le attenuanti dopo quella relativa alla cooperazione nei delitti colposi. Ora pertanto il codice, negli articoli 110, 111 e 112 regola il concorso nei delitti dolosi; nell'articolo 113 disciplina la cooperazione nei delitti colposi (richiamando le aggravanti dell'articolo 111 e dei numeri 3° e 4° dell'articolo 112), e nell'articolo 114 contempla le attenuanti, comuni tanto al concorso nei delitti dolosi, quanto alla cooperazione nei delitti colposi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 66

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 2 gennaio 1992. 7 parole aggiunte.

La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° aggiunto: del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art114 · fonte del testo

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