Codice civile

Art. 1356 c.c. — Pendenza della condizione

[1]In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto puo' compiere atti conservativi.

[2]L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva puo', in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo' compiere atti conservativi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Durante la pendenza della condizione possono essere compiuti tutti gli atti tendenti alla conservazione del proprio diritto. È ovvio che il relativo potere spetta all'acquirente nel caso di negozio sotto condizione sospensiva (art. 1356, primo comma) e all'alienante se il negozio è subordinato a condizione risolutiva (art. 1356, secondo comma), sul riflesso che la condizione, risolutiva per una delle parti è, in sostanza, sospensiva per la parte che si contrappone alla prima. La pendenza della condizione non esclude la disponibilità del diritto ad opera dell'attuale titolare. Ma la trasmissione sarà egualmente subordinata alla condizione a cui era soggetto il diritto trasmesso; perciò, sarà sotto condizione sospensiva o risolutiva, se il diritto oggetto dell'alienazione era subordinato rispettivamente all'una o all'altra (art. 1357). Si è dunque generalizzata la norma contenuta nell'art. 1976 cod. civ. del 1865. Si vuole, in fondo, che tutti i poteri di cui consta il diritto siano esercitati in modo da non arrecare pregiudizio alla parte interessata all'avveramento della condizione; il che è ripetuto nell'art. 1358 a proposito del dovere di buona fede imposto a chi ha attualmente il potere di esercitare il diritto sottoposto a condizione. Nell'art. 1358 si sintetizzano i principi di responsabilità espressi nell'art. 1163 del cod. civ. abrogato per il caso di perimento o di deterioramento della cosa che è oggetto della prestazione; ma la formula del codice del 1865 viene dilatata fino a creare, quando ciò sia richiesto dalla buona fede, un obbligo di agire attivamente per la conservazione del diritto dell'altra parte, e a sancire una responsabilità per la violazione di tale obbligo: non si distingue tra condizione risolutiva e condizione sospensiva, nè tra negozio obbligatorio e negozio traslativo, in conseguenza del rilevato carattere generale del dovere di buona fede. Tale dovere importa che l'interessato non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto da cui deve dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto: perciò la condizione deve considerarsi come avverata se è mancata per un impedimento proveniente dall'interessato. Ma l'impedimento dovrà risalire a un comportamento colposo, perchè la finzione di avveramento è una sanzione, e, nel nostro sistema, normalmente è la colpa la base della responsabilità. Il che era pacifico nell'interpretazione dell'art. 1169 cod. civ., e oggi trovasi espressamente stabilito nell'art. 1359. Si può altresì influire sul corso naturale dell'evento posto in condizione, provocandone con proprio vantaggio l'avveramento. Non si è contemplata tale ipotesi per applicarvi una corrispondente sanzione, perchè non può a priori ritenersi che sia normalmente illecito simile comportamento; l'illiceità potrà dipendere dalle circostanze.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 620

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1356 · fonte del testo

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