Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1963 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1171, secondo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 settembre

1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento civile vertente tra

Piccinelli Ida e Tommasoni Guido, iscritta al n. 175 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 293 del 17 novembre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un giudizio per denuncia di nuova opera promosso davanti al

Pretore di Avezzano da Piccinelli Ida nei confronti di Tommasoni Guido,

il giudice, eseguita una ispezione dei luoghi e sentite le parti,

vietava al Tommasoni la prosecuzione dell'opera, riservandosi di

provvedere intorno alla imposizione alla denunciante di una idonea

cautela, come richiesto dalla controparte. Scioglieva poi la riserva

con ordinanza emessa il 7 settembre 1962, con la quale trasmetteva gli

atti alla Corte costituzionale, proponendo d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1171,

secondo comma, del Codice civile, la quale prevede che il giudice

ordini le opportune cautele per il risarcimento del danno prodotto

dalla sospensione dell'opera oggetto della denuncia o, inversamente,

per quello che possa soffrirne il denunciante, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è

stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 17

novembre 1962.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento l'Avvocatura chiede che la questione di

legittimità sia dichiarata non fondata, tanto in riferimento all'art.

24 della Costituzione, quanto all'art. 3. Sostiene che la norma

denunciata non subordina l'esercizio dell'azione ad adempimenti di

carattere patrimoniale, a differenza del caso della cautio pro

expensis. La cautela ordinata dal giudice per la sospensione o la

prosecuzione dei lavori inerisce ad una fase preliminare ed urgente del

giudizio e tende a garantire la parte, che risulterà vittoriosa in

definitiva, dai danni eventuali conseguenti ad un provvedimento emesso

in fase preliminare e suscettibile di riforma in quella finale. Per la

stessa funzione della prestazione patrimoniale che il giudice "può

ordinare", quale corrispettiva di un danno eventuale causato all'altra

parte, la norma incide solo su particolari aspetti del rapporto

processuale determinati dal comportamento personale delle parti e

pertanto non può violare in alcun modo il principio di eguaglianza

sancito nell'art. 3 della Costituzione.

Nello stesso atto di intervento e nella successiva memoria

l'Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza della

Corte costituzionale in tema di cauzioni ed i criteri seguiti dalla

Corte per distinguere quelle che precluderebbero l'esercizio del

diritto di azione da quelle che tendono soltanto a prevenire gli

eventuali danni causati da un provvedimento emesso in corso di

giudizio; e dall'esame compiuto trae la conseguenza che la questione

proposta dal Pretore di Avezzano non può non essere dichiarata

infondata.

All'udienza l'Avvocatura dello Stato ha insistito nelle precedenti

conclusioni. Considerato in diritto :

Il Pretore di Avezzano ha proposto la questione di legittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 1171, secondo comma,

del Codice civile, facendo riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione e richiamando le decisioni della Corte in tema di cautio

pro expensis (sentenza 23 novembre 1960, n. 67) e di solve et repete

(sentenza 24 marzo 1961, n. 21).

Al pari di altre ordinanze precedenti, che hanno dato luogo ai

giudizi di questa Corte sulla legittimità costituzionale dell'art. 624

del Cod. proc. civ. (sentenza 12 aprile 1962, n. 40), dell'art. 651 del

Cod. proc. civ. (sentenza 27 aprile 1963, n. 56) e dell'art. 668,

terzo comma, del Cod. proc. civ. (sent. 25 maggio 1963, n. 83),

l'ordinanza del Pretore di Avezzano sembra ravvisare un contrasto fra

qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in

relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento

giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono

l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto di agire in giudizio per

la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Tale non è - e non è mai stato - il pensiero della Corte

costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle

prime sentenze in materia, la necessità di mantenere ben distinte fra

loro le figure dei singoli istituti, i quali prevedono l'adempimento di

oneri, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo.

L'onere è infatti un mezzo tipico, utilizzato frequentemente nel

processo civile, nel quale hanno tanto peso gli interessi contrapposti

dei soggetti parziali, allo scopo di indurre questi a compiere

attività considerate utili affinché il processo possa meglio

conseguire il suo scopo.

A questo fine può ben corrispondere anche la imposizione di

cauzioni, quando si abbia ragione di temere che dal comportamento

dell'uno o dell'altro contendente, nel corso del processo o anche fuori

di esso, oppure dal decorso del tempo richiesto per giungere alla

decisione finale ed alla esecuzione di questa, possano derivare danni

sensibili proprio alla parte che risulti in definitiva avere ragione.

Tali misure trovano giustificazione precisamente in rapporto alla

funzione del processo, del quale devono garantire anzitutto il regolare

svolgimento e poi l'efficacia pratica, rendendo possibile l'attuazione

in concreto della volontà di legge accertata. Pertanto, la imposizione

di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente

impossibile lo svolgimento delle attività processuali, è in evidente

contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio

sancito nell'art. 24 della Costituzione; ma la conclusione deve essere,

invece, del tutto diversa, se la prestazione richiesta abbia lo scopo e

produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri

processuali e la rispondenza di questi a quella funzione, se

l'imposizione presupponga l'esistenza di un provvedimento precedente,

anche suscettibile di impugnazione e di riforma, che consegua ad una

cognizione, sia pure sommaria, dell'organo pubblico e, infine, se essa

sia fondata su presupposti oggettivi e non abbia riguardo a quelle

condizioni soggettive, personali o sociali, che l'art. 3 della

Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della tutela

dell'eguaglianza giuridica.

Sulla base di queste considerazioni la Corte dichiarò la

illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 98 del

Cod. proc. civ., che prevedeva la così detta cautio pro expensis,

rilevando che tale istituto non serviva neppure al fine pubblico

inerente al processo, del quale costituiva piuttosto una remora

(sentenza n. 67 del 23 novembre 1960); analoghe considerazioni imposero

la dichiarazione della illegittimità dell'istituto c. d. del solve et

repete (sentenza n. 21 del 24 marzo 1961) e applicazioni specifiche

successive, ritenute in evidente contraddizione con il fine del

processo e con il diritto di azione. E proprio per le stesse

considerazioni la Corte non ha ravvisato, invece, alcun vizio di

illegittimità costituzionale nelle norme contenute nell'art. 624,

ultima parte del primo comma, del Cod. proc. civ., che prevede la

possibilità dell'imposizione di una cauzione a carico di chi domandi

la sospensione dell'esecuzione forzata, osservando che si tratta di una

cauzione collegata con la esecuzione e in un momento in cui questa è

già iniziata, di una cauzione che presenta un accentuato carattere

pubblicistico, diretta com'è a tutelare l'efficacia della funzione

giurisdizionale o, com'è stato detto, l'imperium iudicis, e,

soprattutto, di una cauzione che, qualora non sia prestata

dall'opponente, non ha come sua conseguenza l'estinzione del processo,

ma soltanto quella di far cessare la sospensione dell'esecuzione

(sentenza n. 40 del 12 aprile 1962).

Non diversamente la Corte è pervenuta alla dichiarazione della non

fondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art.

651 del Cod. proc. civ., che impone l'onere del deposito di una somma

per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità

dell'opposizione tardiva ad ingiunzione e dell'opposizione ad

ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare,

certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da

altro pubblico ufficiale autorizzato; essa osservava in proposito che

la norma trova la ragione essenziale nella particolare forza del

provvedimento impugnato, che è di interesse pubblico richiamare la

parte ad una sua responsabilità nell'apprezzamento delle proprie

ragioni, in modo che del diritto di azione non abusi e, abusandone,

rechi intralcio all'amministrazione della giustizia, e, infine, che non

ostano precetti costituzionali alla protezione di questo interesse

pubblico, non essendo possibile dare al diritto alla tutela

giurisdizionale una estensione tale da farne sviare la funzione,

dirigendola ad uno scopo sterile o dilatorio (sentenza n. 56 del 27

aprile 1963).

A breve distanza di tempo la Corte fu anche chiamata a pronunciare

sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma

dell'art. 668 del Cod. proc. civ.; ricordata la sentenza precedente, la

Corte osservava che il deposito di tenuissima entità previsto nella

disposizione denunciata ha la funzione (che ben può considerarsi

meramente ammonitrice) di invitare i soggetti interessati a mostrare un

particolare senso di responsabilità in occasione dell'opposizione ad

atti di esecuzione sui quali già abbia avuto modo di esercitarsi il

vaglio del giudice; e concludeva che la disposizione stessa, anche se

ispirata a criteri formalistici non adeguati all'importanza del

precetto non osservato, non può dirsi lesiva del principio

costituzionale che garantisce a tutti indistintamente la possibilità

di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive

tutelate dall'ordinamento giuridico (sentenza n. 83 del 25 maggio

1963).

Da questa esposizione riassuntiva della giurisprudenza della Corte

risulta chiaro quale sia il criterio, al quale essa si è costantemente

attenuta: quello di considerare illegittime, perché in contrasto con

le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, le

disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da

un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile

adeguato alla funzione a questo assegnata, nell'interesse generale, a

protezione e attuazione dei diritti dei cittadini; le misure dirette

invece a garantire quello svolgimento non possono considerarsi in

contrasto né con la norma dell'art. 3 della Costituzione , né con

quella dell'art. 24, anche se impongano qualche onere a carico di chi

domandi un provvedimento giurisdizionale che potrebbe compromettere

l'esito finale del processo.

È principio fondamentale della retta amministrazione della

giustizia che chi promuove un processo (o una fase di questo) o, più

ancora, intende provocare un provvedimento atto a modificare la

situazione degli interessi coinvolti nel giudizio, debba affrontare una

responsabilità, che si chiama appunto responsabilità processuale.

Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di

questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle

misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da

intenti defatigatori o addirittura ricattatori, e pertanto non

meritevole di tutela giuridica.

I procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto sono

fra quelli, nei quali non può escludersi a priori un pericolo simile;

e pertanto la previsione della imposizione di cautele - anche se intesa

come necessaria, quale è considerata da una parte della giurisprudenza

e della dottrina - non si può considerare in contrasto con la funzione

del processo, ma piuttosto come un mezzo opportuno nella maggior parte

dei casi ad assicurarla. E ciò è sufficiente a far concludere nel

senso che le censure di illegittimità costituzionale della

disposizione denunciata non sono fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1171, secondo comma, del Codice civile, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, proposta dal

Pretore di Avezzano con l'ordinanza del 7 settembre 1962.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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