Codice civile

Art. 2006 c.c. — Smarrimento e sottrazione del titolo

[1]Salvo disposizioni di leggi speciali, non e' ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

[2]Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.

[3]Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto e' liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.

[4]Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante puo' essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.

[5]E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per i titoli al portatore, dopo averne precisata la legge di circolazione e le condizioni di legittimazione del possessore (art. 2003), si è risolto il discusso problema della loro libertà di emissione (art 2004). Si è ammessa in via di principio tale libertà, ma si è posta una limitazione all'assolutezza della regola, relativamente a quei titoli che hanno per oggetto una somma di danaro; con che si è evitato il pericolo che tali titoli possano usurpare la funzione della carta moneta, la cui emissione non può essere lasciata all'arbitrio dei singoli. I titoli al portatore sottratti o smarriti non sono suscettibili di ammortamento (art. 2006); tuttavia il possessore può ottenere l'adempimento della prestazione e degli accessori al termine della prescrizione e, se si tratta di azioni al portatore, può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei diritti sociali anche prima del termine di prescrizione, previa, occorrendo, la prestazione di una cauzione. Si sono così estese disposizioni contenute in leggi speciali con riferimento ad ipotesi ben determinate (terremoti, inondazioni e altre gravi calamità), attenuando le conseguenze gravi dello smarrimento e della sottrazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 786

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2006 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari