[1]Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei condomini anche in relazione alla disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio stesso, provvederanno le cooperative con apposito regolamento, che dovra' essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici o dalla Cassa depositi e prestiti.

[2]Nel regolamento saranno stabiliti fra l'altro i turni, gli oneri ed i divieti che fossero ritenuti necessari per evitare molestie fra condomini.

[3]In esso potranno essere comminate per infrazione alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillita' dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta a carico del condomino responsabile, salvo il ricorso di cui all'art. 239 e senza pregiudizio del danno e del rimborso delle spese cui la infrazione abbia dato luogo.

[4]Il provento delle sanzioni e' devoluto al fondo per spese generali.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art235 · fonte del testo

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