Art. 1118 c.c. — Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

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[1]Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente e' proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

[2]Il condomino non puo', rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 1118 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10329/2026

    20 aprile 2026

    In tema di oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condòmino destinatario di un decreto ingiuntivo non può, con l'opposizione a tale provvedimento monitorio, lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall'appaltatore, giacché ciò che viene in rilievo non è il rapporto contrattuale con l'appaltatore e l'eventuale inadempimento di quest'ultimo ma, piuttosto, il debito del condòmino moroso nei confronti del condominio.

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 166 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8432/2026

    3 aprile 2026

    In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini abbiano espressamente accettato una determinazione delle quote difforme dai criteri legali, dando vita ad una "diversa convenzione" ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., tale dichiarazione ha natura negoziale e, costituendo impegno irrevocabile, preclude di ottenerne la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, l'approvazione della tabella sia diretta alla mera determinazione quantitativa delle quote, senza incidere sulla portata dei diritti e obblighi di partecipazione, essa non ha natura negoziale e l'errore rilevante ai fini della revisione coincide con l'obiettiva divergenza tra valore effettivo delle unità immobiliari e valore proporzionale attribuito, e non con l'errore vizio del consenso ex art. 1428 c.c.

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 1428 c.c. · Art. 1138 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 152 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6618/2026

    19 marzo 2026

    In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare esecutiva della clausola del regolamento contrattuale che preveda che le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento gravino anche a carico dei condòmini che abbiano distaccato la loro unità da tale impianto, o abbiano rinunziato all'uso di esso, in quanto la diversa previsione ex art. 1118, comma 4, secondo periodo, c.c. è, per questa parte, derogabile con convenzione, come previsto dall'art. 1123, comma 1, c.c..

    Art. 1118 c.c. · Art. 1123 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 132 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6490/2026

    18 marzo 2026

    In tema di regolamento condominiale, la clausola contenente il divieto incondizionato di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento è nulla perché in contrasto con la normativa inderogabile ex artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014, volta al perseguimento di valori sovraordinati quali l'uso razionale delle risorse energetiche e il miglioramento ambientale.

    Art. 1118 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 26 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 131 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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  • Le cose che, se il contrario non risulta dal titolo, formano oggetto di proprietà comune sono indicate - ma l'elenco non ha carattere tassativo - nell'art. 1117: esse sono dichiarate indivisibili, a meno che la divisione possa farsi senza rendere a ciascun condomino più incomodo l'uso della cosa (art. 1119). Il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni, sempre che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (art. 1118, primo comma). Si determina in tal modo un criterio unico per tutte le cose comuni, innovando al R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 8, sulla disciplina dei rapporti di condominio delle case, il quale (art. 5), relativamente al suolo, ai locali della portineria, ai cortili, alle terrazze, ai giardini e ad altre cose comuni, disponeva che si tenesse pure conto della natura e della destinazione della cosa e, sussidiariamente, perfino dell'uso: la semplificazione della disciplina offre anche il vantaggio di renderne più agevole l'applicazione. È precluso al condomino di sottrarsi al contributo per la conservazione delle cose che sono oggetto di proprietà comune mediante rinuncia al suo diritto sulle cose stesse (art. 1118, secondo comma), salvo, naturalmente, che la rinuncia sia consentita dagli altri partecipanti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 526

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1118 · fonte del testo

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