Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1976 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme contro la

criminalità), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2

(disposizioni transitorie della predetta legge), e degli artt. 10 e 11

delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n.

262), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 novembre 1974 dalla Corte d'assise di

Venezia nel procedimento penale a carico di Marotta Sabina ed altro,

iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufliciale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;

2) ordinanze emesse il 5 dicembre 1974 dal tribunale di Sondrio in

due procedimenti penali rispettivamente a carico di Perlini Firmino

Giuseppe ed altro e di Moiser Ferruccio ed altro, iscritte ai nn. 59 e

60 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;

3) ordinanze emesse il 12, 18, 19 dicembre e 12 novembre 1974 dalla

Corte d'assise di Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Gregolin Gastone ed altri, Voltini Andrea ed altri, Carraro

Costante ed altri e Predosin Gino ed altro, iscritte ai nn. 66, 67, 68

e 87 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;

4) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dalla Corte d'assise di

Venezia nel procedimento penale a carico di Zanovello Luciano ed altro,

iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

5) ordinanza emessa il 7 marzo 1975 dal tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Bonelli Walter ed altro, iscritta al n.

129 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975;

6) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal giudice istruttore del

tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Todarello

Vincenzo ed altri, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20

agosto 1975;

7) ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Angel Franco ed altri, iscritta al n.

310 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;

8) ordinanza emessa il 20 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo nel

procedimento penale a carico di Salvi Ettore ed altri, iscritta al n.

431 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;

9) ordinanza emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Licata Giuseppe ed altro, iscritta al

n. 486 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;

10) ordinanza emessa il 2 luglio 1975 dalla Corte d'appello di

Trento nel procedimento penale a carico di Libardoni Roberto ed altri,

iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975;

11) ordinanze emesse il 4 giugno 1975 dal tribunale di Milano e il

15 ottobre 1975 dal tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Castellano Antonio ed altri e di Bertarelli

Claudio ed altri, iscritte ai nn. 516 e 527 del registro ordinanze

1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7

gennaio 1976.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le sedici ordinanze, emesse da giudici ordinari diversi,

propongono, sia in riferimento al solo art. 25, primo comma, sia in

riferimento al predetto e all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la

criminalità -, il quale, abrogando il primo cpv. dell'art. 29 del

codice di procedura penale, sottrae alla competenza della Corte di

assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione

aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Alcune ordinanze estendono, altresì, la questione di legittimità

costituzionale agli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 -

Disposizioni transitorie alla legge n. 497 del 1974 - ed altre anche,

in subordine, agli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in

generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262) nella parte in cui non si prevede

che le norme relative alla variazione della competenza penale non si

applicano ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge di

modifica.

2. - Avuto riguardo al giudice, alla fase del procedimento e

all'epoca della consumazione del fatto costituente reato le ordinanze

possono essere contraddistinte per gruppi:

le ordinanze n. 2, del 1975, emessa il 13 novembre 1974; n. 66 del

1975, emessa il 12 dicembre 1974; n. 67 del 1975, emessa il 18 dicembre

1974; n. 68 del 1975, emessa il 19 dicembre 1974; n. 87 del 1975,

emessa il 12 novembre 1974, e n. 113, emessa il 20 novembre 1974, tutte

della Corte di assise di Venezia, riguardano procedimenti per i quali,

anteriormente all'entrata in vigore della legge impugnata (6 novembre

1974), vi era già stata ordinanza di rinvio a giudizio degli imputati

davanti alla predetta Corte.

È da rilevare, inoltre, che l'ordinanza n. 113 del 20 novembre

1974 sembrerebbe prospettare la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge n. 497 del 1974 anche in

relazione ai delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Le ordinanze nn. 59 e 60 del 1975, emesse il 5 dicembre 1974; n.

129 del 1975, emessa il 7 marzo 1975, e n. 310 del 1975, emessa il 23

maggio 1975 dal tribunale di Sondrio, riguardano anch'esse procedimenti

relativi a delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge di

modifica della competenza e risoltisi o con l'ordinanza di rinvio a

giudizio davanti alla Corte di assise o davanti a quel tribunale per

essere stata completata l'istruttoria dopo l'entrata in vigore della

legge stessa. Nel primo caso il tribunale ha provveduto ex art. 50

della legge 10 aprile 1951, n. 287. Pure le ordinanze n. 431 del 1975,

emessa il 20 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo; n. 516 del 1975,

emessa il 4 giugno 1975 e n. 486 emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale

di Milano, riguardano fatti commessi prima dell'entrata in vigore della

legge ma con rinvio a giudizio dopo l'entrata in vigore della stessa.

L'ordinanza n. 278 del 1975, emessa dal giudice istruttore di

Padova il 4 febbraio 1975, al compimento della formale istruttoria,

riguarda anch'essa fatti anteriori al 6 novembre 1974.

L'ordinanza n. 527 del 1975, emessa il 15 ottobre 1975 dal

tribunale di Reggio Emilia è relativa ad un procedimento trasmesso ad

esso per competenza dalla Corte di assise, investita della cognizione

prima della legge del 1974.

Un iter particolare accompagna l'ordinanza n. 503 del 1975, emessa

il 2 luglio 1975 dalla Corte di appello di Trento. Come per la

precedente vi era stata rimessione del procedimento alla Corte di

assise di tale città, procedimento passato, poi, dalla Corte al

tribunale a seguito del mutare della competenza.

La questione respinta dal tribunale è stata riproposta e accolta

in sede di appello contro la sentenza di condanna.

3. - Tutte le ordinanze sviluppano, sia pure con accentuazioni

diverse, motivazioni conformi. Si lamenta, in particolare, che la legge

n. 497 del 1974, non abbia affrontato, per il mancato inserimento in

essa di una norma transitoria specifica, il problema della

applicabilità della norma impugnata in procedimenti per delitti

commessi prima della sua entrata in vigore, per cui, in mancanza di una

norma transitoria, automaticamente troverebbe applicazione il

principio di diritto processuale per il quale le leggi processuali

entrano senz'altro in vigore allo scadere del termine generale o

particolare decorrente dalla loro pubblicazione e si estenderebbero

automaticamente oltre ai giudizi nuovi anche a quelli in corso,

quantunque i relativi reati o rapporti siano stati commessi o siano

insorti sotto l'imperio della legge processuale precedente.

Per i proponenti tale applicazione automatica sarebbe in contrasto

con l'art. 25, primo comma, della Costituzione in forza del quale

nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per

legge, dovendosi interpretare la norma costituzionale nel senso che la

determinazione della competenza deve riferirsi a "fattispecie astratte

realizzabili in futuro, non già a posteriori, in relazione ad una

regiudicanda già insorta", ossia "deve essere stabilita prima della

commissione del fatto".

In sostanza l'art. 25 imporrebbe che, a garanzia e tutela del

cittadino, non possa procedersi a distrazione da quel giudice

imparziale e indipendente che la legge ha preventivamente designato.

Detto articolo non farebbe altro che attribuire al cittadino

giudicabile un diritto soggettivo pubblico, che troverebbe il suo

fondamento nella certezza del giudice competente, certezza che nel caso

sottoposto all'esame della Corte risulterebbe ambigua per la mancanza

soprattutto di una norma transitoria. In conclusione, il principio

fissato dall'art. 25 non consentirebbe restrizioni o riduzioni sia

attraverso una costituzione a posteriori del giudice, sia attraverso un

mutamento della competenza per materia funzionale, la quale, una volta

radicata, nei riguardi del soggetto che ha commesso il reato, non

sarebbe suscettibile di modifica in relazione a tale soggetto.

Molto succinta è la motivazione, nelle ordinanze che vi fanno

riferimento, sulla prospettata violazione dei diritti della difesa

(art. 24, secondo comma, Cost.). La violazione per i proponenti, si

legherebbe oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo anche alla considerazione che nelle Corti di assise la scelta

dei giudici popolari è affidata al sorteggio, il che comporterebbe una

tutela maggiore per il giudicabile, soprattutto nel caso di giudizio

direttissimo dove la scelta in concreto del giudice, per il

trasferimento della competenza al tribunale, sarebbe insindacabile

prerogativa del pubblico ministero.

4. - Vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato, dopo un breve accenno alla ratio e

all'occasio legis, contesta, sotto profili diversi, il fondamento delle

proposte questioni. In via pregiudiziale osserva che l'asserito

contrasto tra l'art. 25 della Costituzione e il principio della

immediata applicazione delle norme processuali in genere e di quelle

modificatrici della competenza in particolare, comunemente applicato

nella prassi legislativa, non potrebbe formare, nella mancanza di una

specifica disposizione transitoria di richiamo nella legge contestata,

oggetto di questione di legittimità costituzionale, ma di

interpretazione con le conseguenze giuridiche proprie del normale

processo interpretativo.

Nel merito la stessa Avvocatura ritiene la questione non fondata

anche perché essa non differirebbe sostanzialmente da quella decisa

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56 del 1967 e ciò

perché se è pur vero che la norma transitoria non è stata espressa

dal legislatore, a differenza di quanto era avvenuto nel caso oggetto

del surrichiamato giudizio della Corte, tuttavia essa sarebbe

deducibile proprio dal principio generale della immediata

applicabilità delle norme di diritto processuale.

Il precetto costituzionale, invero, rimarrebbe, a parere

dell'Avvocatura dello Stato, violato solo quando la sottrazione della

regiudicanda al giudice naturale precostituito si verificasse

attraverso una designazione a posteriori del giudice stesso in

relazione ad una determinata controversia o direttamente dal

legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero

attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisce tale

potere. Nel caso, invece, si sarebbe in presenza di un nuovo

ordinamento che il legislatore, nel suo insindacabile potere di merito,

legittimamente ha sostituito a quello vigente.

Per quanto attiene alla prospettata violazione del diritto di

difesa l'Avvocatura esclude che questo possa rimanere violato o

comunque attenuato nei giudizi davanti al tribunale.

Comunque la censura non potrebbe riguardare la norma impugnata, ma,

eventualmente, quelle norme che potessero impedire, nell'ambito del

giudizio davanti al tribunale, il pieno esercizio del diritto stesso.

Per l'accenno che si fa, in una delle ordinanze, alla eventuale

illegittimità costituzionale del rito direttissimo, l'Avvocatura si

riporta all'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Le sedici ordinanze precisate in epigrafe chiamano la Corte a

decidere su questioni identiche o collegate tra loro per cui le

relative cause sono decise con unica sentenza.

2. - Vengono prospettati dai giudici a quibus tre aspetti di

incostituzionalità e precisamente:

a) da tutte le ordinanze: se, in riferimento all'art. 25, primo

comma, della Costituzione, sia costituzionalmente legittimo l'art. 1

della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la

criminalità -, il quale abrogando il primo capoverso dell'art. 29 del

codice di procedura penale sottrae alla competenza della Corte di

assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione

aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

senza stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di

coloro che commisero tali delitti prima del 6 novembre 1974, data di

entrata in vigore della legge stessa;

b) dalle ordinanze nn. 2, 66, 68 e 113 della Corte di assise di

Venezia e n. 278 del giudice istruttore di Padova: se, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 1 della legge 14 ottobre

1974, n. 497, non violi, per la sua implicita estensione ai reati

commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, il

diritto della difesa, attesa la diversa composizione della Corte di

assise e la conseguente maggior garanzia che essa offre all'imputato e

ciò soprattutto nel giudizio direttissimo, dove con lo spostamento

della competenza la scelta del giudice cesserebbe di essere

precostituita, per il potere riconosciuto al P.M., là dove il

tribunale è strutturato in più sezioni penali, di deferire il

giudizio ad una sezione piuttosto che ad un'altra;

c) dalle ordinanze nn. 59, 60, 129 e 310 del tribunale di Sondrio:

se, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., siano

costituzionalmente legittimi gli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla

legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), nella parte in cui non

si prevede che le norme relative alla variazione della competenza per

materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti anteriori alla

entrata in vigore della legge che le introduce;

d) dalle ordinanze n. 431 del tribunale di Tolmezzo, nn. 486 e 516

del tribunale di Milano, n. 527 del tribunale di Reggio Emilia e n. 503

della Corte di appello di Trento: se, sempre in riferimento all'art.

25, primo comma, Cost., siano costituzionalmente legittimi gli artt. 1,

2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, che, nel disciplinare in via

transitoria la legge n. 497 del 1974, non tengono conto dei fatti

commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di modifica

della competenza per escluderli dalla nuova disciplina in forza del

principio costituzionale di non sottrazione al giudice naturale

precostituito per legge.

Le questioni non sono fondate.

3. - In ordine alla violazione del principio sancito nell'art. 25,

primo comma, della Costituzione, tutte le ordinanze assumono come

presupposto che la norma costituzionale non consentirebbe una mutazione

a posteriori della competenza per materia e funzionale in quanto

questa, una volta radicata nei confronti di un soggetto che ha commesso

un reato, non sarebbe più suscettibile di modifica, avendo già

acquisito l'imputato il diritto ad essere giudicato dal giudice che

l'ordinamento giuridico prestabiliva al momento in cui è stata

violata la norma penale. Ciò rientrerebbe nel quadro di quelle

garanzie poste dalla Costituzione a tutela del cittadino e che

troverebbe il suo fondamento nella acquisizione da parte dello stesso

della certezza a priori del giudice che dovrà giudicarlo.

4. - La tesi secondo la quale la mutazione della competenza con

norma generale, senza che il legislatore tenga conto della posizione

processuale acquisita da chi abbia commesso il fatto reato

anteriormente all'entrata in vigore della legge di modifica, sarebbe in

contraddizione con il principio costituzionale che vieta di distrarre

dal giudice naturale prestabilito per legge, non può essere accolta.

Moltissime le decisioni della Corte in tema di garanzia di

precostituzione del giudice. Già con la sentenza n. 29 del 1958 sono

stati fissati i limiti e la portata della locuzione "giudice naturale"

ritenuta corrispondente a quella di "giudice precostituito per legge",

e riferibile al giudice istituito in anticipo in base a criteri

generali e non in vista di determinate controversie, e ciò al fine di

dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.

Detti limiti sono stati ribaditi, applicati e sviluppati dalla

Corte in ulteriori decisioni in relazione a fattispecie diverse.

Particolare rilevanza assume, nei casi sottoposti all'attuale giudizio,

la sentenza n. 56 del 1967. Secondo l'ordinanza del pretore di Salerno,

che aveva posto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

del d.P.R 31 dicembre 1963, n. 2105 - Modificazioni delle

circoserizioni territoriali degli uffici giudiziari -' in riferimento

proprio all'art. 25, primo comma, della Costituzione, qualsiasi

innovazione in tema di competenza avrebbe dovuto lasciare ferma la

disciplina in vigore sia per i procedimenti pendenti, sia per quelli

che potessero sorgere in futuro per fatti verificatisi prima

dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

La Corte, nel ritenere non fondata la questione, ha stabilito che

"l'art. 25 della Costituzione, implica la necessità che la competenza

giudiziaria, individuabile in base a criteri generali direttamente

posti dalla legge, non venga derogata da atti insindacabili dei

pubblici poteri e vuole che la stessa legge debba uniformarsi, nel

regolare la materia, ad una esigenza fondamentalmente unitaria, quella,

cioè che la competenza degli organi giudiziari venga sottratta, al

fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, ad ogni

possibilità di arbitrio". Ha, altresì, precisato che illegittima

sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito per

legge si verifica "tutte le volte in cui il giudice venga designato a

posteriori in relazione ad una determinata controversia o dal

legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero

attraverso atti di altri soggetti ai quali la legge attribuisce tali

poteri al di là dei limiti che la riserva impone".

Sulla base dei principi di carattere generale sopra enunciati, la

Corte, con la ricordata sentenza, ha ritenuto che tale diritto viene

rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in

corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad

individuare il giudice competente, poiché in tali casi lo spostamento

della competenza non avviene "in conseguenza di una deroga alla

disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di

determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e,

dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che il

legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito,

sostituisce a quello vigente".

Con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, il legislatore ha operato una

riforma dell'art. 29, secondo comma, del codice penale, trasferendo la

competenza per determinati reati da un giudice ad un altro giudice,

ossia dalla Corte di assise al tribunale, e ciò per una esigenza

intimamente legata alla necessità di una più sollecita definizione

giudiziaria dei procedimenti relativi a fenomeni delinquenziali

particolarmente gravi e con preoccupante ricorrenza. È in questa

prospettiva che deve essere esaminato il problema sul quale la Corte è

chiamata a decidere in quanto la ratio legis colora di ragionevolezza

l'intervento del legislatore e il buon uso da esso fatto di quel potere

di discrezionalità politica che gli è proprio. La legge che

modifica la competenza oltre ad operare in termini generali e per

interessi generali e ad avere per oggetto fatti penali di una notevole

rilevanza sociale, si collega, anche, ad una insopprimibile esigenza di

giustizia, che l'attuale ordinamento giuridico stenta a soddisfare,

quella, cioè, della rapidità di giudizio, che oltre a salvaguardare

la società dagli aspetti più gravi della criminalità, concorre

inoltre a tutelare anche l'imputato incolpevole, per cui il suo operare

retroattivamente non lede nella sostanza quelle garanzie che stanno

alla base dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Non ha

d'altra parte rilevanza che la legge 1974 non si dia carico di

enunciare norme transitorie in ordine ai procedimenti in corso alla sua

entrata in vigore, in quanto in tal caso subentrano i principi generali

enunciati dagli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in

generale, dei quali le norme di attuazione di singole leggi non

costituiscono che un aspetto particolare di logica e armonica

applicazione.

5. - Quanto sopra è pienamente riferibile anche alla questione di

legittimità costituzionale delle disposizioni transitorie (d.l. 10

gennaio 1975, n. 2) alla legge n. 497 del 1974, prospettata in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Tale decreto

legge costituisce, nella sostanza, una deroga agli artt. 10 e 11 delle

disposizioni sulla legge in generale limitando l'estensione delle nuove

norme sulla competenza ai casi in cui la regiudicanda si trovi,

all'entrata in vigore della legge, in una predeterminata fase

processuale.

In ordine alla asserita violazione del diritto di difesa (articolo

24, secondo comma, Cost.), alla quale le ordinanze precisate nella

premessa fanno generico riferimento, è da rilevare che esso non muta -

e, d'altra parte, non può mutare - da giudice a giudice, da tipo a

tipo di procedimento.

Non si può sostenere che, in linea di principio, il procedimento

davanti alla Corte di assise, per la diversa composizione del giudice,

assicuri una maggiore e incisiva garanzia di quella che possa offrire

il giudizio davanti al tribunale.

La difesa si svolge e sviluppa in un complesso di presenze attive

ed efficaci delle parti e, in particolare, per quanto attiene al

processo penale, dell'imputato che lo accompagnano in ogni stato o fase

del procedimento, qualunque sia il giudice chiamato a decidere secondo

la ripartizione della competenza nei suoi vari aspetti. Se, poi, norme

specifiche proprie di questa o quella fase, di questo o di quel grado,

di questo o di quel tipo di procedimento si presentino come

suscettibili di violazione del diritto, saranno le singole norme a

dover essere impugnate e non già la composizione del giudice, come

tale, che a quelle norme sia eventualmente soggetto.

Per quanto riguarda l'aspetto della questione che investe il

procedimento direttissimo la Corte non ha che da riportarsi alla

decisione di cui alla sentenza n. 146 del 1969 che tale giudizio ha

ritenuto compatibile tanto con l'art. 25, comma primo, quanto con

l'art. 24, comma secondo, della Costituzione

Infine, quanto detto in ordine alla caratterizzazione del giudice

naturale quale giudice precostituito, si estende a quell'aspetto della

ordinanza n. 113 del 1974, emessa dalla Corte di assise di Venezia,

diretta ad allargare la questione di legittimità costituzionale, sotto

il profilo della distrazione dal "giudice naturale", anche ai fatti

commessi dopo l'entrata in vigore della legge modificatrice della

competenza funzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità), degli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in

generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l.

10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre

1974, n. 497, contro la criminalità), proposte, con le ordinanze in

epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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