Art. 85 codice antimafia — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
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La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
- a)per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b)per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c)per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;
- d)per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;
- e)per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f)per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g)per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h)per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;
- i)per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 28 dicembre 2012
