Codice civile

Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti

[1]L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.

[2]COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 224

[3]((La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':

  • a)e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • b)controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
  • c)ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.

[4]L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti)).

[5]Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le societa' per azioni.

[6]L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i ((limiti indicati al secondo comma)) deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

[7]Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

224

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 20, comma 8) che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

Testo vigente dal 18 giugno 2019

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice (art. 2476) richiama le norme relative alla società per azioni anche per i conferimenti sia in danaro sia in natura. Ne segue che la società a responsabilità limitata dovrà assoggettarsi alla stima degli apporti e alle conseguenti sanzioni in caso di sopravalutazione di essi, osservando le norme imperative in proposito dettate dal codice, che varranno a prevenire uno dei più perniciosi abusi deplorati nella costituzione delle società azionarie. Un procedimento speciale il codice detta per il caso di mancato pagamento dei conferimenti (art. 2477): procedimento il cui rigore è giustificato dalla necessità di assicurare alla società i conferimenti promessi e ai creditori sociali la garanzia patrimoniale su cui hanno il diritto di contare. Non si è creduto tuttavia di imporre al riguardo, sia pure in linea sussidiaria, una corresponsabilità dei soci per l'inadempienza di un conferente moroso, perchè ciò è parso contraddire allo stesso principio di limitata responsabilità dei soci, fondamento di questo tipo sociale. Il sistema della legge può riassumersi come segue. Con la scadenza del termine prescritto dall'atto costitutivo o dalla deliberazione di richiamo dei decimi, senza che il socio conferente abbia eseguito il versamento, s'inizia il periodo di mora, e con esso il socio moroso è escluso dall'esercizio del diritto di voto. La società non può tuttavia procedere ad atti esecutivi contro il socio moroso se non previa diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che il versamento sia stato eseguito, si inizia un secondo periodo, durante il quale gli amministratori possono promuovere il procedimento di vendita della quota caduta in mora. La vendita dovrà dapprima essere tentata a trattative private; ma la legge, ad evitare abusi e per mantenere il carattere della società, fissa i due limiti del prezzo della quota secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato e del diritto di preferenza nell'acquisto a favore dei consoci. Solo quando questa vendita privata non sia possibile per mancanza di offerte, la quota dovrà essere venduta ai pubblici incanti. Nell'un caso e nell'altro, la vendita sarà eseguita a rischio e per conto del socio moroso: ciò importerà l'imputazione del ricavato netto al suo debito verso la società pel conferimento rimasto ineseguito e l'attribuzione a lui dell'eventuale maggior ricavo. Se invece la vendita non ha potuto aver luogo per mancanza di oblatori agli incanti, la legge contempla una terza fase, durante la quale gli amministratori possono deliberare l'esclusione del socio moroso e trattenere le somme riscosse, salvo il diritto della società ai maggiori danni. Si determinerà così l'annullamento della quota ed una conseguente riduzione del capitale: d'onde l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per tale riduzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1009

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2019 al 18 giugno 2019. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte in 3 capoversi.

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: tolto: 2 aggiunto: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: tolto: 2 aggiunto: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: tolto: 10 unita'. aggiunto: 20 unita'.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del tolto: terzo aggiunto: secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al tolto: terzo aggiunto: secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2477 · fonte del testo

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