Art. 57 codice antimafia — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti

(( L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario)) Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

Testo vigente dal 19 novembre 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 57 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34353/2025

    28 dicembre 2025

    Nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, adottata ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, la procedura di confisca non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, sicché l'accertamento delle obbligazioni fiscali sorte in epoca antecedente all'adozione della misura di prevenzione resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale l'ente impositore è, pertanto, legittimato ad agire al fine di conseguire un titolo idoneo da azionare mediante la successiva insinuazione al passivo innanzi al giudice della procedura concorsuale.

    Art. 57 codice antimafia · Art. 45 codice antimafia · Art. 50 codice antimafia

    Rassegna di dicembre 2025, p. 210 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 10 parole tolte, 34 parole aggiunte.

L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo tolto: dei creditori con aggiunto: di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali tolto: o aggiunto: di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. aggiunto: 2. Il giudice delegato, tolto: anche prima della confisca aggiunto: dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a tolto: novanta aggiunto: sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziariotolto: . Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art57 · fonte del testo

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