((Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani)). Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

Testo vigente dal 7 settembre 2010

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 362/2002

    Questione infondata
    18 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni. - Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 143/2002

    Questione infondata
    24 aprile 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, in riferimento all’art. 3 Cost., per essere con esse sollevato un mero dubbio di carattere interpretativo, originato dalla formulazione testuale della norma, dubbio che spetta al giudice dissolvere. - Cfr. ordinanza n.442/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 442/2001

    Questione infondata
    28 dicembre 2001

    Manifesta inammissibilità, trattandosi di questione volta ad ottenere la risoluzione di un dubbio di carattere interpretativo, e che si configura altresì come impropria utilizzazione del giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, denunziando la possibilità di trarre dalla norma due contraddittorie determinazioni circa il momento di decorrenza iniziale dell’obbligo, a carico di chi sia sottoposto a una misura di prevenzione, di comunicazione delle variazioni patrimoniali a norma della legge n. 575 del 1965. - V. 'ex plurimis' ordinanze n. 351/2001, n. 233/2000, n. 7/1998, n. 360/1997. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 23 c.p. · Art. 30 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1990 al 7 settembre 2010. 32 parole tolte, 59 parole aggiunte.

Le persone condannate con sentenza definitiva per tolto: il reato aggiunto: taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo tolto: 416-bis del codice penale aggiunto: 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, tolto: in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni tolto: nella entita' aggiunto: nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore tolto: ai venti milioni di lire aggiunto: ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun annoaggiunto: , i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono aggiunto: complessivamente elementi di valore non inferiore tolto: ai venti milioni di lire aggiunto: ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art30 · fonte del testo

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