Codice antimafia

Art. 3 codice antimafia — Avviso orale

Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. 45 Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre ((al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o)) al tribunale per i minorenni ((nei casi di cui al comma 3-bis)) l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

45

La Corte Costituzionale con sentenza 20 dicembre 2022 - 12 gennaio 2023, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 18/01/2023, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore puo' vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo".

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/2023

    Ha colpito questo articolo
    12 gennaio 2023

    La tutela della libertà (e la segretezza) della corrispondenza estende la garanzia ad ogni forma di comunicazione, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Laddove, pertanto, la disciplina del mezzo finisce per penetrare all'interno del nucleo essenziale del diritto, determina evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione, specie nella materia delle misure di prevenzione, di particolare delicatezza, perché finalizzata a consentire forme di controllo, per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non deputate alla punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato. ( Precedente: S. 180/2022 - mass. 45049; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 100/1968 - mass. 2972 ). La qualificazione della libertà di comunicazione come inviolabile implica che il suo contenuto essenziale non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria. ( Precedenti: S. 24/2019 - mass. 42491; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 366/1991 - mass. 17448; S. 2/1956 - mass. 12 ). In presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione, l'intervento dell'autorità giudiziaria è sostanziale, e non puramente formale. Il suo vaglio risulta infatti associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa. ( Precedenti: S. 177/1980; S. 113/1975 - mass. 7809; S. 53/1968 - mass. 2851 ). La legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà protetta dall'art. 15 Cost. è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale. Si tratta di due requisiti ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro rendendolo meramente illusorio. ( Precedenti: S. 177/1980; S. 11/1956 - mass. 41 ). Il divieto di possesso e uso di un telefono mobile - considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale - si traduce in un limite alla libertà di comunicare, spazio vitale che circonda la persona. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 15 Cost., l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo. La disposizione censurata dal Tribunale di Sassari, sez. penale, e dalla Corte di cassazione, sez. quinta penale, prevede che la misura limitativa in oggetto, capace di incidere su diritti fondamentali - dal momento che i telefoni mobili o cellulari, secondo l'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, sono da includere nella tutela del parametro evocato -, non sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall'autorità amministrativa, cui è attribuito perciò un potere autonomo e discrezionale, senza nemmeno la necessità di successiva comunicazione all'autorità giudiziaria. Né è influente, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione, l'eventuale previsione di un riesame del giudice, su iniziativa dell'interessato: quel che conta, ai fini del rispetto della riserva di giurisdizione costituzionalmente imposta, è la titolarità del potere di decidere, direttamente e definitivamente, la misura stessa. Se tale potere è conferito ad un'autorità non giudiziaria, nessun riferimento ad una fattispecie a formazione progressiva, sulla base della previsione di un eventuale, successivo intervento del giudice, può emendare il vizio di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 419/1994 - mass. 21052 ).

    Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 3 codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/2024

    Questione inammissibile
    6 febbraio 2024

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 25 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, nella parte in cui consentono, in base all’interpretazione resa dal diritto vivente, che l’avviso orale rafforzato del questore, allorché vieti il possesso e l’utilizzo di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, includa anche il telefono cellulare. La sentenza n. 2 del 2023, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti: S. 2/2023 - mass. 45265; O. 213/2023 - mass. 45874; O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 125/2020 - mass. 42579 ).

    Art. 3 cost. · Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2023 al 12 aprile 2025. 1 parola tolta, 21 parole aggiunte.

… misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo. tolto: 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di … adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenniaggiunto: . Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al … ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale aggiunto: in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o al tribunale per i minorenni aggiunto: nei casi di cui al comma 3-bis l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art3 · fonte del testo

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