[1]Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita' Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

  • a)coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b)

[2]e c);

  • b)coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
  • c)coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 4 gennaio 2013

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/2021

    Questione infondata
    2 dicembre 2021

    La richiesta di autorimessione della questione è inammissibile quando l'obiettivo perseguito è quello di estendere il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale a profili eccepiti nel processo principale, ma espressamente esclusi dal giudice a quo , con la conseguenza che essa, ove fosse considerata ammissibile, finirebbe per configurarsi nella sostanza come l'improprio ricorso a un mezzo di impugnazione della decisione del rimettente. ( Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39596 ). La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta, cosicché la questione si presenti pregiudiziale alla definizione di quella principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. ( Precedenti: S 203/2021 - mass. 44260; S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lett. a , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 190 del 2012. Precedente: S. 203/2021 - mass. 44260 ).

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 46/2020

    Questione infondata
    9 marzo 2020

    È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Vercelli in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 11, commi 1, lett. a ), e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui prevede la sospensione per diciotto mesi dalle cariche elettive e di governo indicate all'art. 10, comma 1, del medesimo d.lgs. anche di coloro che siano stati assolti con sentenza di primo grado, ma abbiano riportato in appello condanna non definitiva. Il giudice a quo , muovendo da un'interpretazione palesemente erronea del tertium comparationis (art. 11, comma 4, secondo periodo, del citato d.lgs.) mette a confronto situazioni non comparabili, perché non omogenee. L'art. 11 citato prevede, infatti, che in caso di rigetto dell'appello avverso la sentenza di condanna decorra un «ulteriore» periodo di sospensione di dodici mesi, che si aggiunge a quello della durata massima di diciotto mesi che consegue in via automatica alla condanna pronunciata in primo grado, potendo pertanto la sospensione di diritto dalla carica, nel caso di specie, durare per un periodo complessivo di trenta mesi. La scelta legislativa di prolungare gli effetti della sospensione è diretta a rispondere, anche dopo la conferma della condanna, alle esigenze cautelari che giustificano l'automatica applicazione della misura, in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato, determinando la decadenza dalla carica. Inoltre, l'abbreviazione del periodo di efficacia della sospensione (dodici mesi anziché diciotto) costituisce il non irragionevole esito di un ulteriore bilanciamento tra gli interessi in gioco, al fine di evitare un'eccessiva compressione nel tempo del diritto di elettorato passivo, tenuto conto del periodo di allontanamento dalla carica già trascorso. Ne consegue che colui che, assolto in primo grado e poi condannato in appello, viene sospeso per un periodo massimo di diciotto mesi, non è trattato più severamente del condannato anche in primo grado, ma riceve invece lo stesso trattamento, oltre a non poter decorrere nei suoi confronti l'ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi, mancandone in astratto il presupposto (ovvero la conferma della condanna in appello). ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 276 del 2016 e n. 215 del 2014 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004 ).

    Art. 3 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 314 c.p. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 36/2019

    Questione infondata
    6 marzo 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita sollecitazione di un intervento additivo non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 235 del 2012. In caso di accoglimento, la norma da aggiungere per rimediare al vizio di costituzionalità non sarebbe introdotta ex novo dalla Corte, ma una sola, quella già contenuta nella successiva lett. b).

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235~art11 · fonte del testo

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