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Costituzionale
Approvazione
Legge 9 novembre 1990, n. 336
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia-Romagna
- Aggiornato al
- 21 novembre 1990
- Articoli
- 52
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1ALLEGATO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Articolo 1. 1. L'Emilia-Romagna, Regione…
- Art. 2La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita' politiche e sociali che la…
- Art. 3La Regione, nel realizzare le proprie finalita', assume il metodo e gli strumenti della…
- Art. 4La Regione pone a fondamento della propria attivita' legislativa, amministrativa e di…
- Art. 5La Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli…
- Art. 6Sono organi fondamentali della regione Emilia-Romagna il Consiglio regionale, la Giunta e…
- Art. 7Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione. 2…
- Art. 8Il Consiglio tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti…
- Art. 9I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo…
- Art. 10Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio…
- Art. 11Il Presidente e' oratore ufficiale del Consiglio e ne dirige i lavori secondo il…
- Art. 12L'Ufficio di presidenza promuove le attivita' di informazione, di consultazione, di…
- Art. 13I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento…
- Art. 14Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente. 2. Il Presidente e' tenuto a convocare il…
- Art. 15Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e a…
- Art. 16Il Consiglio istituisce commissioni permanenti in numero non superiore a cinque. La…
- Art. 17Le commissioni possono consultare le rappresentanze della societa' civile e acquisire…
- Art. 18Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo isitituite, secondo le modalita' stabilite…
- Art. 19La giunta, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal…
- Art. 20La Giunta e' composta dal Presidente e da assessori in un numero non inferiore a otto e…
- Art. 21Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. 2. Promulga le leggi ed emana i…
- Art. 22Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta in seguito alla discussione di documenti…
- Art. 23Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta, salvo la mancata…
- Art. 24Le dimissioni del Presidente, della Giunta o dei singoli assessori sono indirizzate al…
- Art. 25In caso di dimissioni o di ogni altra causa di cessazione dalla carica di un componente…
- Art. 26Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o la presa…
- Art. 27L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta…
- Art. 28L'iniziativa e' esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di…
- Art. 29Ogni progetto di legge o di regolamento e' votato dal Consiglio articolo per articolo e…
- Art. 30Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il…
- Art. 31Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro cinque…
- Art. 32I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta entro dieci giorni…
- Art. 33L'iniziativa popolare delle leggi regionali si esercita, secondo le disposizioni del…
- Art. 34Ai soggetti di cui all'articolo 33 spetta altresi', nei modi e nei limiti previsti da…
- Art. 35Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da parte dei soggetti di cui…
- Art. 36Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un…
- Art. 37La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazione interessate in…
- Art. 38Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per esporre comuni necessita'…
- Art. 39Leggi regionali definiscono le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta…
- Art. 40La Regione, nell'esercitare le proprie competenze in conformita' ai principi di cui agli…
- Art. 41La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente a Provincie, a…
- Art. 42I controlli degli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, di cui…
- Art. 43L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi della democrazia…
- Art. 44Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, nei modi stabiliti dalla legge…
- Art. 45A garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, la legge regionale istituisce il…
- Art. 46Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvi i casi previsti…
- Art. 47La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai…
- Art. 48La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio propri, secondo le norme della…
- Art. 49Il Consiglio regionale approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il bilancio di…
- Art. 50Il rendiconto consuntivo e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno…
- Art. 51Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilita' generale…
- Art. 52Le norme di revisione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale e…
