1. La Regione, nell'esercitare le proprie competenze in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto, riconosce nelle Province e nei Comuni un momento essenziale dell'autogoverno delle popolazioni dell'Emilia-Romagna; promuove, con proposte di legge al Parlamento della Repubblica ed altre opportune iniziative, l'adeguamento del sistema provinciale e comunale all'esigenza di autonomia degli enti locali. 2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo', con modalita' fissate dalle leggi regionali, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere a loro fusioni. 3. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della programmazione ed il funzionale esercizio dell'azione amministrativa, collabora con le Comunita' montane e promuove forme di associazione e di cooperazione fra gli enti locali.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art40 · fonte del testo

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