1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalita' politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica. 2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignita' sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana. 3. Ispira la propria azione al principio di solidarieta', operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunita' nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunita' regionale, operando per:

  • a)assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacita' professionali;
  • b)garantire, anche attraverso azioni positive, la parita' giuridica, sociale ed economica della donna;
  • c)assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
  • d)realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociali e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
  • e)rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli piu' alti;
  • f)tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettivita' ed in funzione di una sempre piu' alta qualita' della vita.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art2 · fonte del testo

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