1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di enti pubblici. 2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la conformita' della loro azione agli indirizzi fissati. 3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare, nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la professionalita' dei candidati alle nomine. 4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione. 5. La legge deve prevedere modalita' atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art47 · fonte del testo

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