1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti in numero non superiore a cinque. La composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento. 2. I gruppi designano i componenti le commissioni, in relazione alla propria entita' numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo. 3. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti. 4. Le commissioni, fermo restando quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 29, hanno la funzione preparatoria e referente delle leggi e dei regolamenti nonche' dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio. 5. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attivita' amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti; in particolare, la commissione bilancio e affari generali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilita' generale e sull'amministrazione del personale. 6. I Presidenti delle commissioni sono eletti con le stesse modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio. L'ufficio di Presidente di commissione e' incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di presidenza del Consiglio. 7. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. 8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione. 9. Si avvalgono, quando lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti. 10. Le commissioni hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art16 · fonte del testo

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