1. La Giunta e' composta dal Presidente e da assessori in un numero non inferiore a otto e non superiore a dodici, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente. 2. La Giunta e' responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale, salvo quelle di ordinaria amministrazione delegate ai singoli componenti. 3. Il Vice Presidente, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegate dalla Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente. 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione. 6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno. 7. Al Presidente e ai componenti della Giunta e' corrisposto un assegno mensile integrativo fissato con legge regionale.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art20 · fonte del testo

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