1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione. 2. Esercita le potesta' legislative e regolamentari, e adotta i provvedimenti generali di attuazione delle leggi statali e gli altri atti di interesse generale ad esso attribuiti dalla Costituzione e dal presente Statuto. 3. Esercita il controllo sull'attivita' amministrativa della Giunta. 4. Spetta in ogni caso al Consiglio:

  • a)approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
  • b)formulare le proposte ed i pareri della Regione agli organi dello Stato, per l'elaborazione di programmi e piani nazionali o comunque di competenza dello Stato;
  • c)approvare gli atti generali regionali di programmazionee di pianificazione economica e territoriale ed i relativi atti settoriali di attuazione;
  • d)esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
  • e)deliberare gli atti ed i provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunita' economica europea;
  • f)deliberare le intese e le gestioni interregionali, la costituzione di consorzi e la partecipazione a societa' interregionali;
  • g)deliberare le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente al Consiglio regionale dalla Costituzione, dallo Statuto, dalla legge o da ogni altra fonte; oppure quando sono attribuite genericamente alla Regione, nei casi in cui vi e' l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza o gli eletti hanno meri compiti di rappresentanza istituzionale, che non impegna l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione. 5. Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili. 6. Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite commissioni.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art7 · fonte del testo

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