1. Le norme di revisione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale e trasmesse a uno dei rami del Parlamento per l'approvazione secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione. 2. Nessuna revisione dello Statuto puo' essere deliberata se non siano trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione. 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art52 · fonte del testo

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