1. La Regione pone a fondamento della propria attivita' legislativa, amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione con le Province e i Comuni al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie. A questo scopo, nel rispetto della autonomia comunale e provinciale, predispone:

  • a)forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi;
  • b)supporti informativi, tecnici ed organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati agli enti locali, singoli o associati;
  • c)mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attivita' di comune interesse. 2. La Regione, ispirandosi ai principi e alle finalita' indicati, partecipa, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di collaborazione e di raccordo con altre Regioni nonche' con analoghe istituzioni di altri Stati. 3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi della Comunita' economica europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari e all'attuazione delle direttive. 4. La Regione, previa intesa col Governo e nell'ambito degli atti di indirizzo e coordinamento statali, svolge attivita' promozionali all'estero nelle materie di propria competenza. 5. La Regione, in armonia con la Costituzione, collabora con lo Stato, per realizzare forme di cooperazione e collegamento fra organi statali e regionali.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art4 · fonte del testo

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