1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta, salvo la mancata approvazione del bilancio, non comporta obbligo di dimissioni. 2. Le proposte della Giunta non approvate dal Consiglio non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata. 3. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica, oltreche' nei casi previsti dalla legge, in seguito alla approvazione, per appello nominale e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, di una mozione di sfiducia. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve essere accompagnata da un documento politico-programmatico e dall'indicazione del candidato alla presidenza della Giunta; essa va posta in discussione non prima di sette e non oltre quindici giorni dalla presentazione. 4. Se la mozione e' approvata, si procede immediatamente dopo, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 22, alla elezione del Presidente e, quindi, degli altri componenti la Giunta. 5. Il Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, puo' revocare la nomina di singoli componenti la Giunta. La proposta o la richiesta di revoca e' approvata con le modalita' di cui al terzo comma. Se la revoca e' approvata, il Presidente della Giunta propone immediatamente al Consiglio il nominativo del candidato.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art23 · fonte del testo

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