1. Ogni progetto di legge o di regolamento e' votato dal Consiglio articolo per articolo e approvato nella sua interezza con votazione finale. 2. Il Consiglio, considerata la particolare natura del provvedimento e previa determinazione dei criteri direttivi, puo' demandare alla commissione, salvo che si oppongano non meno di tre consiglieri, la votazione articolo per articolo delle leggi e dei regolamenti regionali. Spetta comunque al Consiglio la loro approvazione con votazione finale. 3. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in commissione, non meno di tre consiglieri e la Giunta hanno comunque la facolta' di richiamare il progetto alla procedura ordinaria di esame e di approvazione prevista dal primo comma.

Testo vigente dal 21 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-09;336~art29 · fonte del testo

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