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Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata formalmente. Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravarne prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 gennaio 1991

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 404/1989

    Questione infondata
    13 luglio 1989

    Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 54 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    L'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben puo` essere perseguito agevolando il contribuente a rinunciare al relativo contenzioso: in particolare, con la prevista riduzione alla meta` della pena pecuniaria per omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi, ove il contribuente rinunci ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; ne`, al riguardo, e` invocabile l'art. 2 Cost., che non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equita` fiscale e, tanto meno, l'art. 24 Cost., non rientrando la fattispecie normativa censurata nell'ambito del diritto processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - cfr. S. nn. 282/1987, 186/1982.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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