Corte costituzionale

Ordinanza n. 404/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con

ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Novara sui ricorsi riuniti proposti da S.n.c. D.A.S.O.

ed altri contro l'Ufficio Imposte dirette di Borgomanero, iscritta al

n. 66 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Novara,

sui ricorsi riuniti proposti da S.n.c. D.A.S.O. ed altri contro

l'Ufficio Imposte dirette di Borgomanero, e con i quali sono stati

impugnati gli avvisi di accertamento in rettifica del reddito di

impresa, ed, ai fini dell'IRPEF, le quote di partecipazione per gli

anni 1979, 1980, 1981, con ordinanza del 5 ottobre 1987, pervenuta

alla Corte costituzionale il 6 febbraio 1989 (R.O. n. 66 del 1989),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54,

ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in

cui prevede la riduzione a metà delle pene pecuniarie applicabili

nei casi di mancata impugnazione dell'accertamento tributario o di

rinuncia al proposto gravame;

che, a parere della Commissione remittente risulterebbero

violati gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, in quanto

risulterebbe violato il diritto di difesa del cittadino, nella

specie, invece, indotto a non proporre ricorso, e in quanto la

sanzione, senza alcuna motivazione, viene applicata nella misura

massima o comunque in misura diversa da quella minima;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza, in quanto la Commissione, per decidere il ricorso, non

dovrebbe applicare la norma censurata, o, comunque, per la manifesta

infondatezza a seguito della analoga declaratoria di cui

all'ordinanza n. 130 del 2 febbraio 1988;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata la questione ora di nuovo sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi o diversi per una modifica

della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado

di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari