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((Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applic la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5))). La pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso di rilascio dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli articoli stessi. In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992 al 1 aprile 1998
