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((Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7), e le certificazioni rilasciate a norma dell'art. 34 non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte e le certificazioni. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti o del rilascio della certificazione. Si considera omesso l'invio o il rilascio oltre i termini di cui agli articoli 32, ultimo comma, e 34)). La pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso di rilascio dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli articoli stessi. In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.
Testo in vigore dal 24 luglio 1982 al 1 gennaio 1992
