Art. 37-bis
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
7 pronunce che riguardano l’art. 37-bis, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di società di comodo, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, la contemporanea pendenza, con riferimento allo stesso periodo d'imposta, del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell'Amministrazione Finanziaria all'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, e del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima Amministrazione nei confronti della stessa interpellante, comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l'an, il quantum e il quomodo, la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell'altro.
Art. 37-bis · Art. 100 c.p.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Il mancato avvio da parte della società di comodo della procedura di interpello disapplicativo ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 (vigente ratione temporis), non è preclusivo della possibilità per la stessa di provare, nel giudizio di opposizione avverso l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria abbia recuperato a tassazione il maggior reddito stabilito ex lege, la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, rilevanti ai fini dell'inoperatività della presunzione.
Art. 37-bis · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 2697 c.c.
In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'operazione di merger leveraged buy out, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c., può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).
Art. 37-bis · Art. 2501-bis c.c. · Art. 10-bis Statuto del contribuente
In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'avviso di accertamento la cui motivazione non rechi integrale e dettagliato riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo.
Art. 37-bis
In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5 e, in particolare, la necessità di una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso; tale sanzione non è in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 132), in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la necessità del contraddittorio e della richiesta di chiarimenti anche per le ipotesi di abuso "innominato" del diritto).
Art. 37-bis · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
In tema di contestazioni di tipo antielusivo, la natura impugnatoria del giudizio tributario implica la non rilevabilità d'ufficio di profili di nullità dell'atto differenti da quelli specificamente denunciati dal ricorrente, salve le ipotesi previste dall'art. 7-ter della l. n. 212 del 2000, ed è, pertanto, viziata da ultrapetizione la pronuncia, con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal d.lgs. n. 358 del 1997, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo.
Art. 37-bis · Art. 7-ter Statuto del contribuente
In tema di imposte sui redditi, la riqualificazione in evasione fiscale di condotte poste in essere dal contribuente e allo stesso contestate dalla Amministrazione finanziaria come di abuso del diritto o elusive non realizza alcun nocumento al diritto di difesa e non richiede l'osservanza del contraddittorio procedimentale preventivo previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, rimanendo intatti i fatti posti a base dell'accertamento e mutando solo la loro sussunzione giuridica.
Art. 37-bis · Art. 10-bis Statuto del contribuente · Art. 12 Statuto del contribuente
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37- bis , comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), censurato, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui sanziona con la nullità l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del contribuente della richiesta di chiarimenti. Il rimettente, per quanto concerne l'asserita violazione del principio di eguaglianza, non ha correttamente configurato i tertia comparationis , invocando, da un lato, il principio generale antielusivo - rispetto al quale la disciplina in esame avrebbe carattere ingiustificatamente derogatorio - e, dall'altro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che, in tema di applicazione dell'imposta di registro, non prevede espressamente la partecipazione del contribuente e la connessa sanzione della nullità in caso di violazione del contraddittorio. Il principio antielusivo infatti - diversamente da quanto argomentato dal rimettente sulla base di un presunto diritto vivente - non impedisce, con riguardo alle fattispecie non riconducibili all'art. 37- bis del d.P.R. in esame, che debba essere instaurato il previo contraddittorio tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente né esclude che il vizio del contraddittorio richiamato produca la nullità dell'atto impositivo. In relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la mancata espressa previsione del contradditorio anticipato non ostacola l'applicazione del principio generale di partecipazione del contribuente al procedimento; non sussiste, dunque, alcuna disparità di trattamento. Per quanto attiene al secondo parametro evocato, non vi è lesione del principio che impone a tutti l'adempimento delle obbligazioni tributarie, giacché la nullità dell'avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio in esame, diversamente da quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione, non è posta a presidio di un mero requisito formale del procedimento, ma svolge una funzione di tutela effettiva del contraddittorio, il cui rispetto è particolarmente necessario in sede di accertamento delle fattispecie elusive, per il ruolo che gli elementi forniti dal contribuente possono svolgere. Per l'affermazione secondo cui, ai fini della violazione del principio di eguaglianza, è necessaria l'esistenza di un principio generale rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, v. la citate sentenze nn. 43/1989 e 1064/1988.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
10 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2015 al 1 gennaio 2027. 5 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALaggiunto: IL D.LGS. 5 AGOSTO tolto: 2015 aggiunto: 2026, N. tolto: 128 aggiunto: 141 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art37bis · fonte del testo
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