Art. 26 — Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1989 al 10 novembre 1992. Leggi il testo vigente →

Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti i possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 29a 30 L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. 9 29b Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui al secondo comma. 29b Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tal imposta:

  • 1)le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo;
  • 2)le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n.38, ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978".

29a

con decorrenza dal 1 gennaio 1984

Il D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, ha disposto (con l'art. 11, comma 2.1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1984. Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2.2) che "Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".

L. 11 marzo 1988, n. 67

29b

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 8) che "Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30 per cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 9) che "E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

30

Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art 32 comma 2) che "E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati."

Testo in vigore dal 2 marzo 1989 al 10 novembre 1992

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/2015

    Questione infondata
    26 febbraio 2015

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con l'ordinanz…

    Art. 14 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 114/2007

    Questione inammissibile
    29 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali. Invero, prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sia sulla rilevanza della questione, in quanto è carente nella descrizione della fattispecie concreta, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto, per i parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost., è priva di motivazione, mentre, per il parametro di cui all'art. 3 Cost., ne contiene una oscura.

    Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 313/2002

    Questione infondata
    4 luglio 2002

    Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto dispone che le ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare espressamente i soggetti esclusi dall'imposta stessa, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917 del 1986. - V., l'ordinanza n. 174/2001, quale precedente richiamato.

    Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

26 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 16 febbraio 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 11 anni
  3. 25 gennaio 2015 — 16 febbraio 2016per un anno
  4. 12 novembre 2014 — 25 gennaio 2015per 2 mesi
  5. 21 agosto 2014 — 12 novembre 2014per 3 mesi
  6. 24 giugno 2014 — 21 agosto 2014per un mese
  7. 12 agosto 2012 — 24 giugno 2014per un anno
  8. 25 marzo 2012 — 12 agosto 2012per 5 mesi
  9. 28 febbraio 2012 — 25 marzo 2012per 26 giorni
  10. 1 gennaio 2012 — 28 febbraio 2012per un mese
  11. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 1 gennaio 2008 — 17 settembre 2011per 4 anni
  13. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  14. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2007per 7 anni
  15. 9 marzo 1999 — 15 gennaio 2000per 10 mesi
  16. 1 luglio 1998 — 9 marzo 1999per 8 mesi
  17. 2 marzo 1997 — 1 luglio 1998per un anno
  18. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  19. 1 gennaio 1995 — 1 gennaio 1996per un anno
  20. 10 novembre 1992 — 1 gennaio 1995per 2 anni
  21. 2 marzo 1989 — 10 novembre 1992per 4 anni
  22. 14 marzo 1988 — 2 marzo 1989per 12 mesi
  23. 1 dicembre 1983 — 14 marzo 1988per 4 anni
  24. 28 febbraio 1978 — 1 dicembre 1983per 6 anni
  25. 29 marzo 1975 — 28 febbraio 1978per 3 anni
  26. 16 ottobre 1973 — 29 marzo 1975testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1988 al 2 marzo 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154

    Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art 32 comma 2) che "E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari