[1]a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

[2]1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 62, nonche' nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

  • a)persone fisiche;
  • b)((soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;))
  • c)((enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;))
  • d)soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 2. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 3. L'imposta di cui al comma 2 si applica sugli interessi e altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1. 4. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. 5. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva e' applicata da Poste italiane S.p.a. conformemente a quanto disposto dall'articolo 66, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalita' applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'articolo 68.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 24 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117, escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;

c) enti di cui all'articolo tolto: 73 aggiunto: 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo tolto: 74 del citato aggiunto: 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art63 · fonte del testo

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