Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/2015

    Questione infondata
    26 febbraio 2015

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con l'ordinanz…

    Art. 14 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 101 cost.

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  • Ordinanza n. 114/2007

    Questione inammissibile
    29 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali. Invero, prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sia sulla rilevanza della questione, in quanto è carente nella descrizione della fattispecie concreta, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto, per i parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost., è priva di motivazione, mentre, per il parametro di cui all'art. 3 Cost., ne contiene una oscura.

    Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost.

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  • Ordinanza n. 313/2002

    Questione infondata
    4 luglio 2002

    Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto dispone che le ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare espressamente i soggetti esclusi dall'imposta stessa, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917 del 1986. - V., l'ordinanza n. 174/2001, quale precedente richiamato.

    Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 14 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

26 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 16 febbraio 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 11 anni
  3. 25 gennaio 2015 — 16 febbraio 2016per un anno
  4. 12 novembre 2014 — 25 gennaio 2015per 2 mesi
  5. 21 agosto 2014 — 12 novembre 2014per 3 mesi
  6. 24 giugno 2014 — 21 agosto 2014per un mese
  7. 12 agosto 2012 — 24 giugno 2014per un anno
  8. 25 marzo 2012 — 12 agosto 2012per 5 mesi
  9. 28 febbraio 2012 — 25 marzo 2012per 26 giorni
  10. 1 gennaio 2012 — 28 febbraio 2012per un mese
  11. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 1 gennaio 2008 — 17 settembre 2011per 4 anni
  13. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  14. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2007per 7 anni
  15. 9 marzo 1999 — 15 gennaio 2000per 10 mesi
  16. 1 luglio 1998 — 9 marzo 1999per 8 mesi
  17. 2 marzo 1997 — 1 luglio 1998per un anno
  18. 1 gennaio 1996 — 2 marzo 1997per un anno
  19. 1 gennaio 1995 — 1 gennaio 1996per un anno
  20. 10 novembre 1992 — 1 gennaio 1995per 2 anni
  21. 2 marzo 1989 — 10 novembre 1992per 4 anni
  22. 14 marzo 1988 — 2 marzo 1989per 12 mesi
  23. 1 dicembre 1983 — 14 marzo 1988per 4 anni
  24. 28 febbraio 1978 — 1 dicembre 1983per 6 anni
  25. 29 marzo 1975 — 28 febbraio 1978per 3 anni
  26. 16 ottobre 1973 — 29 marzo 1975testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 2016 al 1 gennaio 2027. 982 parole tolte, 14 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

tolto: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

tolto: b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

tolto: c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 13 AGOSTO 2011aggiunto: LGS. 24 MARZO 2025, N. tolto: 138. PERIODO SOPPRESSO aggiunto: 33, COME MODIFICATO DAL D.L. tolto: 13 AGOSTO 2011, N. 138. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

tolto: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

tolto: b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

tolto: c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attivita' per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. aggiunto: 31 DICEMBRE 2025, N. 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art26 · fonte del testo

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