SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  • a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  • b)le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
  • c)l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti. 4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22217/2025

    1 agosto 2025

    In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è ininfluente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve esserlo nuovamente in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute e addizionali applicate dall'Erario italiano a carico di una contribuente che, nell'anno 2014, aveva lavorato per più di 183 giorni presso la sede francese di una società italiana, versando le relative imposte).

    Art. 15 · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2 t.u.i.r.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20~art15 · fonte del testo

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