La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' integrata di 44 milioni di euro per l'anno 2023. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito ((denominato "Fondo",)), che interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attivita' lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche', in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le societa' partecipate di cui al suddetto periodo, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonche' i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)) sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui ((al comma 2-bis sono)) destinate all'erogazione di indennizzi:

  • a)in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della societa' datrice di lavoro, abbiano prestato attivita' lavorativa presso ((i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,)) e, in caso di decesso, dei loro eredi;
  • b)in favore delle societa' titolari ((dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle societa' medesime)), a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)). Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter e' effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ((adottato ai sensi del comma 2-quinquies)). Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto)) di cui al comma 2, terzo periodo, ((del presente articolo)) e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter ((del presente articolo,)) ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi da 1 a 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
  • a)quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
  • b)quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2021 e 2022";
  • c)quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • d)quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 21 parole tolte, 73 parole aggiunte in 3 capoversi.

… anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime dell'amianto, di seguito aggiunto: denominato "Fondo",aggiunto: , che interviene in favore dei lavoratori di societa' partecipate pubbliche che hanno contratto … al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto tolto: di cui al aggiunto: adottato ai sensi del comma 2-quinquies sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande … in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-bistolto: , sono destinate all'erogazione di indennizzi:

a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della societa' datrice di lavoro, abbiano prestato attivita' lavorativa presso i cantieri navali tolto: di cui al comma 2 aggiunto: per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e, in caso di decesso, dei loro eredi;

b) in favore delle societa' titolari dei tolto: medesimi cantieri navali, aggiunto: cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle societa' medesime, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto tolto: ministeriale di cui al aggiunto: adottato ai sensi del comma 2-tolto: sexiesaggiunto: quinquies. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-ter e' effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto tolto: ministeriale di cui al aggiunto: adottato ai sensi del comma 2-quinquies. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, … pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. tolto: Il aggiunto: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, aggiunto: del presente articolo e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre … al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter aggiunto: del presente articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34~art24 · fonte del testo

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