Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. 4. Al padre lavoratore si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:

  • a)nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • c)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Testo vigente dal 13 marzo 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art13 · fonte del testo

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