Corte costituzionale

Ordinanza n. 987/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso

con ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Tribunale di Busto

Arsizio nel procedimento civile vertente tra il Ministero del Tesoro

e Martinetti Nerina, iscritta al n.7 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Martinetti Nerina nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio - designato dalla Corte

di Cassazione quale giudice di rinvio di un procedimento civile

vertente tra il Ministero del Tesoro e Martinetti Nerina - con

ordinanza del 22 gennaio 1982 (pervenuta alla Corte il 1° gennaio

1988), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui, per il periodo

antecedente alla legge n. 903 del 1977, attribuisce alla sola

lavoratrice madre naturale, e non anche alla lavoratrice affidataria

di un minore il beneficio della astensione facoltativa dal lavoro nel

tempo immediatamente susseguente all'ingresso del bambino nella nuova

famiglia;

che, secondo il Tribunale, la disposizione impugnata, così

intesa - secondo l'interpretazione statuita dalla Corte di Cassazione

nel fissare il principio di diritto per il giudizio di rinvio sarebbe

in contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., poiché tra le situazioni

emergenti dai rapporti di filiazione naturale ed adottiva non

sarebbero ravvisabili differenze tali da giustificare l'esclusione di

qualsiasi tutela per la lavoratrice adottiva od affidataria del

minore, atteso che, in entrambi i casi, identico sarebbe l'interesse

del minore ad una adeguata assistenza materiale ed affettiva, ed

identiche sarebbero, altresì, le esigenze della lavoratrice nella

esplicazione della propria essenziale funzione familiare;

che, si è costituita in giudizio la parte privata Martinetti

Nerina chiedendo, sulla base delle argomentazioni dell'ordinanza di

rimessione, la declaratoria di illegittimità costituzionale;

che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

sostenendo l'infondatezza della censura;

Considerato che, nonostante l'ambigua formulazione dell'ordinanza

di rimessione, la questione deve ritenersi limitata - come risulta

dalla pronunzia di rinvio della Corte di Cassazione espressamente

richiamata dal giudice a quo - alla sola ipotesi di affidamento

provvisorio ai sensi dell'articolo 314/6 c.c.;

che con la sentenza n. 332 del 1988 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della

l. n. 1204 del 1971, "nella parte in cui non prevedono che il diritto

della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla

relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso

del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale

sia affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6

c.c.";

che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in riferimento agli artt. 3

e 37 Cost., sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza

del 22 gennaio 1982 (r.o. n. 7/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:987 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari