Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs 26 marzo 2001, n.151.
Abrogato dal 27 aprile 2001
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., dell'art. 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), <<nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, nel quale ultimo abbia inizio o venga comunque a protrarsi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennità di maternità debba essere determinata con riferimento alla retribuzione che sarebbe a costei spettata in relazione al regime a tempo pieno>>, in quanto, avuto riguardo ai principi generali che regolano la materia in oggetto, nonché alle finalità ed alle ragioni della normativa di protezione delle lavoratrici madri, la questione può ricevere una soluzione interpretativa, senza che la norma offra il fianco alle formulate censure. Ed infatti, posto che, qualora la lavoratrice ed il datore di lavoro abbiano già concordato, come nel caso di specie, la ripresa del lavoro con le modalità del tempo pieno per un periodo coincidente in parte con quello dell'astensione obbligatoria, la sottrazione del diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità calcolata in base alla retribuzione fissata per il tempo pieno si tradurrebbe in una violazione delle anzidette finalità. Anche se la norma impugnata - contenuta com'è in una legge di quasi trent'anni fa - non poteva prevedere che in caso di concordata trasformazione del rapporto di lavoro valesse il principio della retribuzione più favorevole alla lavoratrice-madre, tale lettura non è impedita dal testo della legge, ove lo stesso venga interpretato nel nuovo contesto normativo. - Riguardo ai criteri che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, devono guidare l'interprete nella ricostruzione della disciplina a tutela delle lavoratrici madri, v., in particolare, S. n. 132/1991, ed inoltre S. nn. 1/1987, 150/1994, 423/1995, 3/1998.
Art. 16 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.
L'indennita` giornaliera di maternita` non e` retribuzione, ma e` indennita` assicurativa, la cui misura e` determinata in base ad una tipica scelta discrezionale di politica legislativa che sfugge a censura perche` non integra alcuna disparita` di trattamento, ne` violazione di principi enunciati negli artt. 31, comma secondo, e 37, comma primo, Cost.. Una volta esclusa la palese insufficienza od irrisorieta` del previsto indennizzo non risulta incisa la speciale protezione che la legge assicura alla madre ed al bambino, ne` vengono in considerazione i meccanismi di adeguamento della retribuzione stante la natura non retributiva della indennita` medesima. Infine non giova richiamare l'art. 3, comma secondo, Cost. che non impone allo Stato l'immediata, integrale attuazione di un programma di piena sicurezza sociale. (Infondatezza in riferimento agli artt. 3, 31 comma secondo, e 37, comma primo, Cost. della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 15 e 16 l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non viene previsto che l'indennita` di maternita` sia commisurata agli aumenti retributivi che possano verificarsi durante il periodo di astensione o di assenza facoltativa dal lavoro, e nella parte in cui viene ridotta al 30% l'indennita` di maternita` nei confronti delle lavoratrici che si assentano facoltativamente dal lavoro).
Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 16 Tutela delle lavoratrici madri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1972 al 27 aprile 2001. 376 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Agli effetti della determinazione della misura delle indennita' previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternita'. Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione, gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
tolto: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
tolto: b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
tolto: c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione si intende quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N. tolto: 457.aggiunto: 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art16 · fonte del testo
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